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Cara ADUC

Tele2, fatture emesse nonostante disdetta già effettuata.

11 marzo 2009
Domanda 11 marzo 2009
Premetto che nel 2005 ero già cliente Tele2 per quanto riguarda solo il sevizio di fonia. Nel settembre-ottobre del 2007 decido di aderire alla promozione del "Voip Tele2 tutto incluso" offerta dalla stessa Tele2.
Dopo qualche giorno mi veniva regolarmente consegnato il router, e fin dal primo momento ho avuto problemi di connessione ADSL e traffico voce, in quanto nell'arco della giornata il servizio offerto da Tele2 mi funzionava solo per circa 2 ore, dopodiché la linea era quasi sempre insufficiente. Dopo aver pazientato circa 5 mesi e sostenuto ulteriori spese telefoniche per le molteplici chiamate al callcenter, che per Tele2 è a pagamento con conseguente presa per i fondelli da parte di operatori, dopo che mi tenevano al telefono anche per un'ora intera, al momento che gli illustravo la mia problematica inerente al mal funzionamento del servizio offerto, gli stessi interrompevano la comunicazione facendo finta che fosse caduta la linea. Successivamente riuscivo a mettermi in contatto con la sezione amministrativa, che dopo aver appreso le mie ragioni per il quale volevo effettuare la disdetta del servizio, venivo messo in contatto con un loro operatore che provvedeva ad effettuare la disdetta del contratto mediante telefono (da loro tale operazione viene chiamata "disdetta in differita"), tale operazione fu eseguita il 25 marzo 2008.
Per essere sicuro che tutto fosse andato a buon fine contattavo dopo qualche giorno Tele2 è l'operatore di turno mi riferiva che questo tipo di disdetta "in differita" non andava bene e, che avrei dovuto inviare una lettera a/r presso la sede di San Pietro Lametino. Quindi esattamente il 2 Aprile 2008 inviavo la disdetta scritta con diffida a Tele2 di voler disdire con effetto immediato il servizio "Voip Tele2 tutto incluso" e interrompere con loro qualsiasi rapporto commerciale, menzionando i motivi che erano riconducibili alla mancata erogazione del servizio fin dalla prima attivazione e, quindi non ero disposto a pagare per un servizio non assicurato dalla predetta società telefonica.
Ciò veniva comunicato a Tele2 in data 02 Aprile 2008 con lettera a/r e ricevuta dalla stessa in data 04 Aprile 2008.
Dopo qualche mese mi vedo recapitare una lettera di avviso che Tele2 informava che vi erano alcune fatture non pagate, la prima emessa il 15 maggio 2008 e la seconda emessa il 27 luglio 2008. A seguito di ciò comunicavo via fax a Tele2 che tale emissione di fatture risultavano ingiustificate perché avevo precedentemente effettuato prima delle date sopraccitate la relativa disdetta.
Nel settembre del 2008 mi veniva recapitata la lettera da parte di GE.RI società incaricata da Tele2 per la riscossione del credito, dove indicavano che avrei avuto 7 giorni di tempo per pagare la somma di 83 euro completa di interessi di mora e altro.
Successivamente nel mese di novembre 2008 ricevevo un secondo sollecito di pagamento da GE.RI. ma a ciò non ho ottemperato.
Infine nel mese di Marzo 2009 ho ricevuto una lettera da uno studio legale incaricato da Ge.Ri che mi invitava a pagare il debito di 83 euro pena l'intrapresa azione legale nei miei confronti.
A seguito di quanto sopra illustrato, secondo me non dovrei pagare nulla, in quanto le fatture emesse si riferiscono al periodo successivo alla disdetta cioè nei mesi di Maggio e Luglio.
Quindi vi chiedo come comportarmi e, se secondo voi a norme di legge devo ottemperare al pagamento di tale somma, oppure devo seguire le vie legali per risolvere il problema?
Grazie per la risposta e per il lavoro che fate.
Cordiali Saluti.
Giovanni, da Laurpoli (CS)

Risposta ADUC
invii a Tele2 una raccomandata ar (e per conoscenza via fax alla societa' di recupero) di messa in mora
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in cui, oltre a chiedere una liberatoria, intima anche un risarcimento danni, per le ingiustificate richieste e tutte le inadempienze del gestore in corso di contratto (quantifichi).
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione:
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