Cara ADUC
Tele2 - disdetta del contratto
Domanda
16 maggio 2007
Egregi Signori, avevo scelto Tele2 come operatore unico telefonico, allettata dalle vantaggiose offerte economiche, soprattutto per quanto riguarda la connessione ad internet. Purtroppo ho verificato che tale servizio, nel periodo di circa dieci mesi in cui ne ho usufruito, era spesso sospeso per cause che non sono mai riuscita a determinare in quanto gli operatori telefonici del call center mi davano come motivazione la generica risposta di "lavori in centrale". Il giorno 29 gennaio 2007 mi sono ritrovata con le linee sia telefonica che ADSL sospese, dopo 24 ore e' stata ripristinata la linea telefonica mentre l'ADSL non ha dato piu' segni di vita. Il fatto e' stato da me segnalato a Tele2 ripetutamente sia telefonicamente sia via fax (con data 6 febbraio 2007), dopo di che, non avendo ottenuto alcun risultato, in data 6 marzo 2007, con raccomandata con avviso di riscossione, ho comunicato a Tele2 la mia volonta' di recedere dal contratto, citando la Delibera n. 131/06/CSP dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel rispetto del periodo ti tempo di trenta giorni (fax del 6 febbraio - raccomandata del 6 marzo) durante il quale non ho avuto la linea ADSL, pur pagando l'abbonamento flat. Ora sono riuscita a riottenere l'allacciamento a Telecom, ma Tele2 continua a mandarmi la sua fattura, sostenendo che siccome il mio contatto era stato originariamente firmato a marzo 2006, la mia disdetta del 6 marzo 2007 arriva tardivamente e che dovro' continuare a pagare per ulteriori 12 mesi. Vorrei cortesemente sapere da Voi, se in base alla Delibera da me sopraccitata, visto che la sospensione del servizio e' perdurata, ho il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, senza ulteriori oneri a mio carico. Vi ringrazio molto per la cortese attenzione e spero in una Vs. gentile risposta.
Marialaura, da Pescantina/Varese
Marialaura, da Pescantina/Varese
Risposta ADUC
La delibera che indica, descrive degli standard qualitativi, ma non ricollega alla violazione di questi standard la possibilita' di recedere dal contratto "automaticamente". All'epoca della sua disdetta non era - sfortunatamente - ancora in vigore il decreto Bersani, a seguito del quale gli operatori non possono piu' imporre un termine minimo di durata del contratto. Nel suo caso, per agire correttamente, avrebbe dovuto intimare con messa in mora l'esatto adempimento del contratto entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali lo stesso sarebbe stato risolto. In conclusione, avendo disdetto il contratto fuori "tempo massimo" dovra' pagare la penale richiesta.
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