Cara ADUC
Tassazione sentenze e transazioni su strumenti finanziari
Domanda
16 giugno 2014
Mi sono accordato con la mia banca per una contestazione relativa all'acquisto di titoli da me comprati a 100 e venduti a 20. La banca ha applicato la tassa del 20% sull'importo pagato (50). Ho chiesto come mai pago anche qui le tasse, ma le spiegazioni sono state vaghe.
Roberto, da Roma (RM)
Roberto, da Roma (RM)
Risposta ADUC
La spiegazione è nel fatto che aveva in precedenza venduto i titoli ed in quel momento era stata contabilizzata la minusvalenza ai fini del capital gain. Adesso, quindi l'imposta non tassa il recupero del capitale (questa sì azione errata) bensì opera per compensare la precedente minusvalenza.
L'articolo 6, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede infatti che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Nel caso in questione si tratta quindi di capital gain (redditi diversi)
Se in passato non avesse venduto i titoli, invece, l'evento non sarebbe stato assoggettato al capital gain perché la norma prevede l'esenzione per le somme erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto o per risarcire la perdita economica subita (danno emergente). In tal caso, sarebbero state tassate esclusivamente le somme eventualmente erogate con funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente per sostituire mancati guadagni (lucro cessante). Anche in questo caso, si sarebbe applicata l'analoga tassazione prevista per la tipologia di reddito risarcito (redditi di capitale). Da notare come la tassazione colpisca anche le somme eventualmente erogate a titolo di risarcimento per le mancate opportunità di guadagno. Riassumendo, non ha quindi patito alcun danno da questa tassazione. Se, però, il titolo è stato venduto prima del 2012 occorre considerare che la precedente minus ha originato un credito di imposta del 12,5% mentre la presente plus al 20% penalizza il cliente, che finisce col perdere i sette punti e mezzo di differenza rispetto al 12,5%.
L'articolo 6, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede infatti che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Nel caso in questione si tratta quindi di capital gain (redditi diversi)
Se in passato non avesse venduto i titoli, invece, l'evento non sarebbe stato assoggettato al capital gain perché la norma prevede l'esenzione per le somme erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto o per risarcire la perdita economica subita (danno emergente). In tal caso, sarebbero state tassate esclusivamente le somme eventualmente erogate con funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente per sostituire mancati guadagni (lucro cessante). Anche in questo caso, si sarebbe applicata l'analoga tassazione prevista per la tipologia di reddito risarcito (redditi di capitale). Da notare come la tassazione colpisca anche le somme eventualmente erogate a titolo di risarcimento per le mancate opportunità di guadagno. Riassumendo, non ha quindi patito alcun danno da questa tassazione. Se, però, il titolo è stato venduto prima del 2012 occorre considerare che la precedente minus ha originato un credito di imposta del 12,5% mentre la presente plus al 20% penalizza il cliente, che finisce col perdere i sette punti e mezzo di differenza rispetto al 12,5%.
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