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Cara ADUC

Tassazione delle rendite delle assicurazioni sulla vita

12 luglio 2003
Domanda 12 luglio 2003
Nel Vs. sito una scheda pratica dedicata a: "Il contratto di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione", affermate che solo il 60% di un'opzione rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato, entra a far parte del reddito imponibile.
Le mie domande sono le seguenti: Qual'e' la legge e il comma che lo dichiara e nella dichiarazione dei redditi Unico in che quadro andrebbe inserita?
Ringrazio

Risposta ADUC
La tassazione delle assicurazioni sulla vita e' stata riformata dal decreto legislativo n. 47 del 18 Febbraio 2000. Per i contratti stipulati o rinnovati prima del 1 Gennaio 2001 si applica il previgente regime tributario che e' disciplinato dall'articolo 48-bis, comma 1,lettera c), del TUIR, in base al quale le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, di cui alla lettera h) dell'articolo 47 dello stesso TUIR, costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta (cio' significa che deve essere indicato nel quadro RN insieme agli altri redditi IRPEF). Tale criterio sottintende evidentemente che il rendimento finanziario -che concorre alla formazione del reddito complessivo- sia costituito dal 60 per cento dell'ammontare della rata stessa.
Per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1 Gennaio 2001, l'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge n. 133 del 1999, dispone l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale, l'esclusione da IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lett. b) del comma 2 dello stesso articolo 3.
Sulla base di tale criterio, l'articolo 13, comma lett. d), del D.Lgs.n. 47 ha riformulato la lettera h) dell'articolo 47 del TUIR, ricomprendendo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente soltanto le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale.
La stessa lettera h) ha previsto che queste ultime rendite sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentono il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.
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