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Tassazione fondi comuni italiani

14 dicembre 2014
Domanda 14 dicembre 2014
Da febbraio 1999 ad aprile 2006 ho sottoscritto un piano di investimento mensile per l'acquisto di quote di 3 fondi comuni.
Il 13 novembre 2014 ho deciso di disinvestire.
Alla data del disinvestimento il valore lordo delle quote era pari ad € 52.436,81. Pertanto il plusvalore lordo è stato pari ad € 3.763,68 e mi aspettavo un prelievo fiscale del 20% di € 752,74 Con mio sommo stupore invece di subire una ritenuta di € 752,74 la ritenuta effettiva è stata di € 3.101,89 con una maggiorazione, che azzerava tutti i miseri guadagni.
Nel foglio informativo inviatomi scoprivo che l'assurdità del calcolo era dovuta alla Legge 10/2011 che stabilisce "per le quote sottoscritte prima del 30/11/2011 si assume quale prezzo di acquisto ai fini fiscali il valore della quota al 30/6/2011." Sulla base di questo calcolo l'importo complessivo dell'acquisto diventa € 37.835,70 invece dell'effettivo € 48.673,13 Questa norma mi sembra una palese ingiustizia ai danni di un risparmiatore che si vede tassato il suo investimento non già sulla base di un effettivo reddito ma bensì sulla base di un calcolo fittizio.
Secondo voi posso cosa è possibile fare contro questa ingiustizia?


Risposta ADUC
Non vi è nessuna ingiustizia, è invece accaduto che la modalità di tassazione dei fondi di diritto italiano è cambiata, come anche è cambiata due volte l'aliquota fiscale.
Fino al 30 giugno 2011, il valore della quota del fondo era al netto di tutto e quindi si entrava ed usciva dal fondo senza vedere alcun conteggio fiscale, in quanto questo era implicito e già calcolato giorno per giorno nel valore del fondo.
A partire dal 1 luglio 2011, invece, la tassazione viene applicata al momento dell'uscita prendendo come base di calcolo (simile ad un prezzo di acquisto) il valore della quota al 30 giugno 2011.
Fin qui tutto regolare, perché non ci ha perso e non ci ha guadagnato dal punto di vista fiscale.
Il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova aliquota del 20% (rimasta al 12,5% per la quota di portafoglio investita in titoli di Stato ed assimilati) e nel caso in cui fosse stato conveniente, si aveva tempo fino al 30 marzo 2012 per chiedere l'affrancamento, vale a dire vedersi tassare al 12,5% il guadagno realizzato fino al 31 dicembre 2011.
La convenienza dipendeva dal valore della quota al 31 dicembre 2011 raffrontato col valore della quota al 30 giugno 2011.
Il 1 luglio 2014 è cambiata nuovamente l'aliquota, passando al 26% (sempre 12,5% per la quota di portafoglio investita in titoli di Stato ed assimilati). In questo caso non vi è stato bisogno di optare per l'eventuale affrancamento (era possibile fino al 30 settembre) in quanto per i fondi è stato previsto un apposito regime transitorio che quindi vede l'intermediario fare i calcoli di convenienza fiscale.
Tutte le modifiche sopra descritte andavano spiegate di volta in volta con apposite comunicazioni da parte della banca e magari con l'intervento del promotore finanziario. La mancanza è qui, a quanto pare.
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