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Cara ADUC

TARSU sanzioni per denuncia variazione

5 gennaio 2009
Domanda 5 gennaio 2009
A giugno 2008 mi accorgo di un errore di superficie nella tassa smaltimento rifiuti, e quindi un pagamento inferiore di suddetta tassa da alcuni anni. Il 17 giugno 2008 presento una denuncia di variazione con la metratura esatta (attualmente diviso in due utenze), l'addetto allo sportello m'informa che dovrò pagare la differenza per le annualità precedenti, senza sanzioni, e che nella prossima fattura avrò il conguaglio dell'anno in corso (cosa non avvenuta). Il 31 dicembre 2008 mi viene notificato un avviso d'accertamento, dove oltre all'importo dovuto, per i mq in eccedenza (non ancora del tutto corretti, in difetto), vi è indicata una sanzione per omessa denuncia pari al 200% relativo l'anno 2003. Come mi devo comportare a causa di quest'errore di metratura? Le annualità da conguagliare sono 5 oppure 3 o 4 come dice l'art. 70 del D.L. 507/93? Le sanzioni vanno applicate sull'autodenuncia? Se sì in quale misura?
La tassa smaltimento rifiuti dal 1/1/2006 è passata da TARSU a TIA, influisce qualcosa sulla vicenda? Segalo inoltre alcuni articoli dell'attuale regolamento TIA, art. 32, comma 6 "La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate" art. 34 comma 6 "Il contribuente che regolarizza la propria autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti con accertamenti".
Giampietro, da Vanzaghello (MI)

Risposta ADUC
ci sembra che la sanzione sia stata correttamente emessa. Le consigliamo pero' di rivolgersi ad un legale tributarista di sua fiducia, vista la particolarita' della vicenda.
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