Cara ADUC
Tardiva riparazione guasto Telecom - richiesta respinta
Domanda
24 febbraio 2015
Inoltrata il 29 gennaio u.s. a Telecom Italia richiesta di indennizzo per tardiva sistemazione guasto segnalato (dopo 39 giorni). Indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 26 Condizioni Generali di contratto.
Ricevo risposta oggi con tale esito:
"La informiamo di avere effettuato le dovute verifiche dalle quali non sono emersi elementi che ci consentano di accogliere la sua richiesta in quanto la ritardata riparazione del guasto dipende da eventi non imputabili a Telecom Italia per cui nulla è dovuto a titolo di indennizzo in conformità a quanto previsto dalla Condizioni Generali di Abbonamento."
Questo ciò che cita l'Articolo 26:
"Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio
1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile. In caso di ritardo nell'attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l'indennizzo viene riconosciuto automaticamente.
2.Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia, considerando come Telecom Italia anche i suoi subfornitori/subappaltatori e comunque non sia possibile rispettare i termini concordati o la data di appuntamento già indicata per cause non imputabili a Telecom Italia"
Quindi Telecom Italia semplicemente scrivendo che il ritardo nel guasto non dipende da eventi imputabili alla stessa... è esonerata dall'adempiere a sue mancanze?
Vorrei sapere come muovermi adesso.
Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.
Daniela, da Lograto (BS)
Ricevo risposta oggi con tale esito:
"La informiamo di avere effettuato le dovute verifiche dalle quali non sono emersi elementi che ci consentano di accogliere la sua richiesta in quanto la ritardata riparazione del guasto dipende da eventi non imputabili a Telecom Italia per cui nulla è dovuto a titolo di indennizzo in conformità a quanto previsto dalla Condizioni Generali di Abbonamento."
Questo ciò che cita l'Articolo 26:
"Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio
1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile. In caso di ritardo nell'attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l'indennizzo viene riconosciuto automaticamente.
2.Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia, considerando come Telecom Italia anche i suoi subfornitori/subappaltatori e comunque non sia possibile rispettare i termini concordati o la data di appuntamento già indicata per cause non imputabili a Telecom Italia"
Quindi Telecom Italia semplicemente scrivendo che il ritardo nel guasto non dipende da eventi imputabili alla stessa... è esonerata dall'adempiere a sue mancanze?
Vorrei sapere come muovermi adesso.
Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.
Daniela, da Lograto (BS)
Risposta ADUC
se lei non riconosce legittimo quanto riportato sul contratto (magari considerandolo clausola vessatoria), questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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