Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Tabelle millesimali

12 dicembre 2012
Domanda 12 dicembre 2012
Sono socio di una cooperativa edilizia che il 31.08.12 ha rogitato e assegnato le case ai soci. Il rogito fa riferimento anche al regolamento di condominio con tabelle millesimali, anche se questi non sono materialmente allegate, approvate nell'assemblea di cooperativa del 16.05.12. Occupiamo 5 su 10 la propria abitazione dal mese di giugno.
Il 31.08.12 si fa la prima assemblea di condominio, nella quale vengo eletto amministratore. Seguono altre due assemblee di condominio con le deliberazioni classiche, tra cui anche di spesa sulla base delle tabelle millesimali.
Fino qui l'antefatto, ora vengo alla/e domanda/e.
Si vuole liquidare la società cooperativa e facciamo le riunioni conseguenti, nell'ultima del 29 u.s. il presidente presenta il ricorso di due soci assegnatari con il quale intendono impugnare le tabelle millesimali, a loro giudizio errate.
Le due entità non sarebbero ormai distinte, parlo della cooperativa e del condominio, e se è così la richiesta di modifica delle tabelle dovrebbe essere fatta al condominio e non alla cooperativa?
I ricorrenti, per la formulazione della tabella A, invocando l'art.68 d.a.c.c., adducono che le tabelle servono ad esprimere in precisi termini aritmetici un già "preesistente" rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, cioè la ripartizione adottata dalla cooperativa per costruire l'edificio sociale che, per mutualità, è sintetizzato in dodicesimi, espressione del costo di costruzione e della quota che ogni singolo socio ha pagato. Questi dodicesimi non derivano dalle considerazioni classiche delle tabelle millesimali, quali esposizione, piano, eccetera. Tant'è che gli appartamenti, con diversa esposizione e anche superficie, sono stati pagati in maniera uguale.
Le tabelle che sono state redatte, invece, hanno tenuto conto di tutti i coefficienti classici delle tabelle, determinando talune sostanziali differenze, e da qui il ricorso, tra gli appartamenti e i locali al piano terra.
Seconda domanda: è vero, e se lo è come posso dimostrarlo, che le tabelle esprimono la quantificazione dell'obbligo di partecipazione dei singoli alla "gestione" del condominio, e non già la quota di proprietà?
Spero di essere stato chiaro e, nell'attesa della risposta, invio i più distinti saluti.
Grazie comunque dell'attenzione che vorrete darmi.
Domenico, da Moletta (BA)

Risposta ADUC
se la situazione è conflittuale meglio risolverla in assemblea condominiale, che è l'unico "organo" deputato a decidere in materia, con le dovute spiegazioni tecniche del perché le tabelle sono corrette. Qualora non vi si riuscisse e i contestatari insistessero nel loro intento, essi dovrebbero agire davanti all'Autorità Giudiziaria per far valere le proprie ragioni.
----------------
Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →