Cara ADUC
Superficie tassabile TARSU
Domanda
2 febbraio 2013
Salve,
sono residente con mia moglie da alcuni anni in un comune in provincia di Brescia e avrei bisogno di informazioni in merito alle modalità di pagamento della Tarsu in vigore. Premetto che ho già fatto visita all'ufficio tributi del suddetto comune, ma non mi hanno saputo dare spiegazioni esaurienti in merito all'applicazione della tassa. Il quesito è legato al conteggio delle metrature e alla loro esposizione alla tassazione: nonostante abbia mostrato loro copia della circolare 13/2005 e relativa tabella C; l'unica spiegazione fornitami è stata che il comune è in regime di Tarsu (e non di Tia) e non utilizza tale tabella e di rapportarmi alla normativa del d.lgs 507 del 1993.
Il responsabile dell'ufficio tecnico ha pure provveduto a rifare il conteggio della superficie, in quanto fino ad ora avevo pagato le metrature lorde e non quelle calpestabili. Attualmente per il calcolo della tassa viene presa in considerazione l'intera metratura dell'abitazione con il medesimo coefficiente (1, quindi per intero), senza alcuna esclusione, moltiplicando poi per 1,25 e aggiungendo poi il 15%. Persino i porticati, garage, cantine, balconi e terrazze vengono conteggiati a metratura piena e ciò mi sembra assurdo. Il tetto che sporge sul giardino per un metro dal muro tutto intorno all'abitazione viene conteggiato anch'esso. Ho richiesto inoltre se potevo almeno avere un rimborso per i 3 anni precedenti nei quali ho pagato la tassa sulla superficie lorda al posto di quella calpestabile, ma mi è stato detto che non si poteva fare. Quindi se pago meno del dovuto possono chiedermi il pagamento della differenza per i 10 anni precedenti, se pago di più, la differenza è a fondo perduto per il comune?!? Ringrazio anticipatamente per il tempo accordatomi.
Fonti:
-(casa24 del Sole24ore)
"L’articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, proclama che la tassa sui rifiuti «è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali», «ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni».... i porticati e le logge descritte sono equiparabili a balconi e terrazze. Sono ambienti cosiddetti semichiusi, i quali, quando sono accessori o pertinenze di abitazioni, sono esclusi dall’imposizione. In questo senso, e con esplicito riferimento ai porticati, si è espresso, da epoca non recente, anche il Ministero delle Finanze, con risoluzione 9 maggio 1989, n. 8/128 («…La locuzione "locali chiusi o chiudibili" va intesa nel senso che i locali sono di fatto e immediatamente chiudibili, in relazione ad attrezzature già predisposte (serrande, porte, finestre, eccetera)… Le costruzioni non immediatamente chiudibili da ogni lato, come balconi, terrazze, autorimesse e simili manufatti aperti anche da un solo lato, non potendo essere definite locali, sono da considerare intassabili come, tra l'altro, affermato dalla risoluzione ministeriale n. 55 del 23 novembre 1982 …»)."
-circolare 13/2005 e relativa tabella C.
Daniele, da Calvisano (BS)
sono residente con mia moglie da alcuni anni in un comune in provincia di Brescia e avrei bisogno di informazioni in merito alle modalità di pagamento della Tarsu in vigore. Premetto che ho già fatto visita all'ufficio tributi del suddetto comune, ma non mi hanno saputo dare spiegazioni esaurienti in merito all'applicazione della tassa. Il quesito è legato al conteggio delle metrature e alla loro esposizione alla tassazione: nonostante abbia mostrato loro copia della circolare 13/2005 e relativa tabella C; l'unica spiegazione fornitami è stata che il comune è in regime di Tarsu (e non di Tia) e non utilizza tale tabella e di rapportarmi alla normativa del d.lgs 507 del 1993.
Il responsabile dell'ufficio tecnico ha pure provveduto a rifare il conteggio della superficie, in quanto fino ad ora avevo pagato le metrature lorde e non quelle calpestabili. Attualmente per il calcolo della tassa viene presa in considerazione l'intera metratura dell'abitazione con il medesimo coefficiente (1, quindi per intero), senza alcuna esclusione, moltiplicando poi per 1,25 e aggiungendo poi il 15%. Persino i porticati, garage, cantine, balconi e terrazze vengono conteggiati a metratura piena e ciò mi sembra assurdo. Il tetto che sporge sul giardino per un metro dal muro tutto intorno all'abitazione viene conteggiato anch'esso. Ho richiesto inoltre se potevo almeno avere un rimborso per i 3 anni precedenti nei quali ho pagato la tassa sulla superficie lorda al posto di quella calpestabile, ma mi è stato detto che non si poteva fare. Quindi se pago meno del dovuto possono chiedermi il pagamento della differenza per i 10 anni precedenti, se pago di più, la differenza è a fondo perduto per il comune?!? Ringrazio anticipatamente per il tempo accordatomi.
Fonti:
-(casa24 del Sole24ore)
"L’articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, proclama che la tassa sui rifiuti «è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali», «ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni».... i porticati e le logge descritte sono equiparabili a balconi e terrazze. Sono ambienti cosiddetti semichiusi, i quali, quando sono accessori o pertinenze di abitazioni, sono esclusi dall’imposizione. In questo senso, e con esplicito riferimento ai porticati, si è espresso, da epoca non recente, anche il Ministero delle Finanze, con risoluzione 9 maggio 1989, n. 8/128 («…La locuzione "locali chiusi o chiudibili" va intesa nel senso che i locali sono di fatto e immediatamente chiudibili, in relazione ad attrezzature già predisposte (serrande, porte, finestre, eccetera)… Le costruzioni non immediatamente chiudibili da ogni lato, come balconi, terrazze, autorimesse e simili manufatti aperti anche da un solo lato, non potendo essere definite locali, sono da considerare intassabili come, tra l'altro, affermato dalla risoluzione ministeriale n. 55 del 23 novembre 1982 …»)."
-circolare 13/2005 e relativa tabella C.
Daniele, da Calvisano (BS)
Risposta ADUC
la spiegazione del suo comune non ci torna proprio, perche' la circolare 13/2005 (che supponiamo sia quella dell'Agenzia del territorio del 7/12/2005) si riferisce al comma 340 art.1 della legge 311/2004 art.1 che modifica proprio il D.lgs. 507/1993. La circolare, quindi, riguarda proprio la TARSU. Detto questo, va visto cosa precisamente prevede il regolamento comunale perche' la suddetta legge si "limita" a specificare che la superficie tassabile "non puo' in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale" e il "nodo", oggetto della circolare stessa, e' la determinazione appunto della superficie catastale. Sembra escluso, quindi, che ci si possa riferire alla superficie calpestabile (come invece e' stato fatto recentemente, e in senso provvisorio, per la nuova TARES). Siamo d'accordo con la sua interpretazione anche per il secondo punto, sul quale lei ha trovato gia' una risposta.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti