Cara ADUC
Superficie assogettabile a TARI
Domanda
19 febbraio 2020
Buon giorno
al comma 2 dell' art. 8 del REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI TA.RI. pubblicata nel sito IPERBOLE risulta la seguente precisazione:
2. Ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.
Ho chiesto al Comune di Bologna se, visto che nelle visure catastali del mio appartamento, è già presente la superficie catastale. potevo segnalare la nuova superficie assoggettabile a TARI: la risposta fornita non rispondeva al quesito ma ribadiva che la superficie da segnalare è quella “calpestabile”
A fronte di questa risposta, cosa mi consigliate?
1)fare misurare l'appartamento da un tecnico abilitato?
2)attendere che terminino le procedure citate dal comma 647 art. 1 L 147/13?
3)attendere che il comune di Bologna, con la nuova carta Smeraldo modifiche l'attuale sistema passando a una tariffa puntuale, cioè basata sulla reale produzione di rifiuti indifferenziati?
Grazie in anticipo
Fabio, dalla provincia di BO
al comma 2 dell' art. 8 del REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI TA.RI. pubblicata nel sito IPERBOLE risulta la seguente precisazione:
2. Ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.
Ho chiesto al Comune di Bologna se, visto che nelle visure catastali del mio appartamento, è già presente la superficie catastale. potevo segnalare la nuova superficie assoggettabile a TARI: la risposta fornita non rispondeva al quesito ma ribadiva che la superficie da segnalare è quella “calpestabile”
A fronte di questa risposta, cosa mi consigliate?
1)fare misurare l'appartamento da un tecnico abilitato?
2)attendere che terminino le procedure citate dal comma 647 art. 1 L 147/13?
3)attendere che il comune di Bologna, con la nuova carta Smeraldo modifiche l'attuale sistema passando a una tariffa puntuale, cioè basata sulla reale produzione di rifiuti indifferenziati?
Grazie in anticipo
Fabio, dalla provincia di BO
Risposta ADUC
a lei il compito (obbligo) di verificare la differenza tra la superficie catastale e quella calpestabile, comunicandone il risultato all'ufficio tributi. Naturalmente l'eventuale correzione dell'imposta fin qui pagata potrebbe riguardare anche il periodo di prescrizione (5 anni) antecedente alla sua comunicazione, sotto forma di aggravio o di sgravio a seconda del segno di tale differenza.
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