Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Sulla convocazione assemblea di condominio

2 luglio 2014
Domanda 2 luglio 2014
Gentile consulente, sono un Vostro sostenitore e vorrei sottoporti l'attuale situazione del condominio della mia abitazione.
Nell'assemblea di condominio dello scorso anno, tenutasi a metà giugno, l'amministratore ha ottenuto la maggioranza dei millesimi, ma non quella delle 'teste' presenti in assemblea. Infatti su 5 presenti 2 sono stati a suo favore, io sono stato contrario e 2 si sono astenuti. Nonostante ciò, tutto è proceduto come se tale amministratore fosse stato regolarmente eletto.
Alcuni mesi, per una quota intorno a 500 millesimi, ma in assemblea è assai probabile che avremmo la maggioranza, abbiamo fatto una riunione informale presso un altro amministratore, con l'intento di farlo subentrare al precedente, e ci siamo lasciati dicendo che alla prossima assemblea ordinaria non avremmo confermato la fiducia ma avremmo proposto tale nuovo amministratore.
Sta di fatto però che l'amministratore 'in carica' non ha convocato finora l'assemblea annuale ordinaria, e mancano solo 2 settimane al pagamento della seconda rata di condominio, visto che la prima, di acconto, è stata pagata il 15 aprile.
Vorrei quindi sapere: può l''amministratore attuale' proseguire così nell'incarico 'in prorogatio', senza convocare l'assemblea ordinaria? E che valore avrebbero le richieste di pagamento delle rate non avvalorate da consuntivi e preventivi approvati?
Dobbiamo quindi necessariamente richiedere un'assemblea straordinaria per cambiare l'amministratore?
Grazie e cordiali saluti
Giuseppe, da Milano

Risposta ADUC
si', puo' continuare per un secondo anno senza riconferma. Lo prevede il nuovo codice del condominio (art. 1129 codice civile). Ma questo non significa che non debba convocare l'assemblea ordinaria, che deve approvare i consuntivi. Se non lo fa, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Dopodiché potrà agire o convocando lei l'assemblea (dandone comunicazione scritta per raccomandata a/r o a mano) a tutti i condomini, e potrete nominare un diverso amministratore; oppure, potrà anche lei individualmente fare ricorso al Tribunale per la revoca giudiziale dell'amministratore.
Per quanto invece riguarda la regolarità della nomina del suo amministratore, i voti astenuti non si contano. Pertanto, la votazione è a maggioranza di 2 contro 1. Stabilito che la maggioranza per teste è regolare, bisogna vedere se i due voti favorevoli all'amministratore rappresentassero almeno metà del valore dell'edificio. Se non rappresentano almeno metà dei millesimi, la nomina è (anzi era) in effetti annullabile. Ma avrebbe dovuto agire giudizialmente entro 30 giorni dall'assemblea in questione.
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