Cara ADUC
Sulla conservazione delle registrazioni telefoniche tra cliente ed intermediario
Domanda
4 settembre 2006
Nel caso di acquisto a mezzo telefono di obbligazioni Argentina avvenute tramite una banca on-line nel 2001, alla luce dell'art. regolamento Consob 11522 che riporto: (Conservazione dei registri e della documentazione).
1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti:
a) le registrazioni di cui al presente regolamento sono conservate per almeno otto anni;
b) le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche di cui al presente regolamento sono conservate per almeno due anni;
c) i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori cui sono riferiti. Al momento dell'apertura del rapporto avevo optato per non dare informazioni circa la mia esperienza in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la mia propensione al rischio. La banca, nel 2006, alla mia richiesta di sentire la registrazione telefonica per valutare l'adeguatezza al rischio, puo' legittimamente rispondere che era tenuta a tenere la registrazione solo per 2 anni? Non avrebbe dovuto tenere la registrazione telefonica per 5 anni, e cio' per il tempo di prescrizione della responsabilita' per fatti illeciti? (Art 2947 cc). Nel caso la banca non produca la telefonata, come posso procedere? Quali sono le registrazioni che devono essere conservate per 8 anni? Grazie.
1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti:
a) le registrazioni di cui al presente regolamento sono conservate per almeno otto anni;
b) le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche di cui al presente regolamento sono conservate per almeno due anni;
c) i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori cui sono riferiti. Al momento dell'apertura del rapporto avevo optato per non dare informazioni circa la mia esperienza in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la mia propensione al rischio. La banca, nel 2006, alla mia richiesta di sentire la registrazione telefonica per valutare l'adeguatezza al rischio, puo' legittimamente rispondere che era tenuta a tenere la registrazione solo per 2 anni? Non avrebbe dovuto tenere la registrazione telefonica per 5 anni, e cio' per il tempo di prescrizione della responsabilita' per fatti illeciti? (Art 2947 cc). Nel caso la banca non produca la telefonata, come posso procedere? Quali sono le registrazioni che devono essere conservate per 8 anni? Grazie.
Risposta ADUC
E' un punto molto discusso, su cui molti legali stanno dando battaglia nelle citazioni contro le banche. Di sicuro esiste un pronunciamento dell'ombudsman bancario che ha imposto ad una banca di provare il contenuto della telefonata col cliente anche se il nastro era stato eliminato dopo due anni, come la norma consente.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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