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Cara ADUC

stufa a pellet e canna fumaria in condominio

31 luglio 2018
Domanda 31 luglio 2018
Nella palazzina in cui vivo, costituita da 4 piani, c’è un condomino del piano terra che possiede una stufa a pellet, attualmente dotata di scarico a parete (nel suo appartamento). Il condomino del piano di sopra (primo piano) gli ha tuttavia intimato di mettere a norma lo scarico perché lamenta problemi di esalazioni fumose nel suo balcone e di sporcizia (polveri) sugli indumenti stesi.
Per mettere a norma questo scarico dovrebbe realizzarne uno a tetto; considerando che la palazzina è priva di canna fumaria, ne andrebbe realizzata una ex-novo, chiaramente a spese del condomino interessato. Lui sostiene di poter procedere senza nemmeno la necessità di chiedere una delibera assembleare specifica. Chiaramente questa ipotesi ci ha lasciato perplessi, considerando che dal piano terra al tetto si devono superare 3 piani, si dovrebbero rispettare delle distanze di sicurezza e, poi, soprattutto, chi abita all’ultimo piano ha giustamente lamentato il rischio di problemi analoghi (esalazioni e polveri), considerando che ci sono i balconi, usati per stendere gli indumenti, e nel tetto sono presenti delle finestre lucernaie, spesso aperte per arieggiare gli ambienti (compresa una cucina ed una camera da letto). Inoltre, si è fatto presente anche il problema estetico (una canaletta esterna deturperebbe la facciata del palazzo) e l’esigenza di manutenzioni periodiche, che richiederebbe probabilmente di accedere al tetto, e non avendo lo stabile un accesso diretto, dovrebbe chiedere il permesso al proprietario dell’ultimo piano per accedere dalle lucernaie, appunto.
Mi interessava avere un vostro parere se sia legittima un’operazione del genere e quali limiti possono essere interposti per evitare che venga presa questa iniziativa. Inoltre, se esiste qualche forma alternativa di scarico fumi che non richieda un intervento così invasivo e il condomino interessato possa così risolvere questo problema senza coinvolgere il resto del condominio.
Carlo, dalla provincia di OR

Risposta ADUC
Se il regolamento condominiale contrattuale non esclude interventi che alterino le facciate del fabbricato, vige l'art. 1102 c.c., corroborato da una coerente giurisprudenza, che consente nello specifico l'apposizione della canna fumaria, specie ove questa sia imposta dai regolamenti comunali. (es. Cassazione 6341/200). Riteniamo invece sia una facoltà del condominio l'approvazione, non pregiudiziale, del percorso della canna con minor impatto visivo, in vista anche di possibili richieste analoghe da parte di altri condomini.
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