Cara ADUC
Stacco acqua a condomino moroso
Domanda
12 settembre 2013
Buongiorno,
nel mio condominio vi è un componente che bellamente già da due anni non paga nessun tipo di spesa condominiale inclusa l'acqua.
Premetto che è una seconda casa e vorremmo che l'amministratore, visto che ha ampi poteri, poichè per ogni appartamento vi è un contatore parziale dell'acqua, chiuda l'acqua al condomino moroso in base all'art.63 del codice civile.
L'amministratore prende tempo tergiversando sia per questa soluzione che per inviare lettera di messa in mora e iter per arrivare all'ingiunzione.
Come possiamo fare?
Può l'amministratore chiedere l'intervento delle forze dell'ordine durante la chiusura del contatore?
Il subentro di un nuovo amministratore cosa comporta per il condominio?
Potrebbe il condominio richiedere i danni eventuali al vecchio amministratore?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Ernesto, da Settimo Milanese (MI)
nel mio condominio vi è un componente che bellamente già da due anni non paga nessun tipo di spesa condominiale inclusa l'acqua.
Premetto che è una seconda casa e vorremmo che l'amministratore, visto che ha ampi poteri, poichè per ogni appartamento vi è un contatore parziale dell'acqua, chiuda l'acqua al condomino moroso in base all'art.63 del codice civile.
L'amministratore prende tempo tergiversando sia per questa soluzione che per inviare lettera di messa in mora e iter per arrivare all'ingiunzione.
Come possiamo fare?
Può l'amministratore chiedere l'intervento delle forze dell'ordine durante la chiusura del contatore?
Il subentro di un nuovo amministratore cosa comporta per il condominio?
Potrebbe il condominio richiedere i danni eventuali al vecchio amministratore?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Ernesto, da Settimo Milanese (MI)
Risposta ADUC
per prima cosa, tenga presente che il nuovo codice condominiale è entrato in vigore il 18/06/2013. Quindi solo da quella data avrà efficacia.
Ciò premesso, l'art. 63 Trans. c.c. dice che l'amministratore "può" sospendere l'erogazione del servizio e procedere giudizialmente per morosità maturate da oltre sei mesi. Puo', quindi, ma non è obbligato a meno che cosi' non preveda il regolamento condominiale o altra delibera condominiale.
L'obbligo di procedere con decreto ingiuntivo (non c'e' invece obbligo di sospensione del servizio) scatta solo se la morosità non viene sanata entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui tale debito è nato. Nel vostro caso, quindi, a nostro avviso l'amministratore potrebbe attendere sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in corso per agire (diciamo esercizio in corso perché è il primo esercizio da quando è in vigore la nuova normativa sul condominio).
In ogni caso, le consigliamo di cominciare a sollecitare l'amministratore con lettera raccomandata a/r di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
In questa lettera potrà anche chiedere che la questione venga messa all'ordine del giorno della prossima assemblea.
Ciò premesso, l'art. 63 Trans. c.c. dice che l'amministratore "può" sospendere l'erogazione del servizio e procedere giudizialmente per morosità maturate da oltre sei mesi. Puo', quindi, ma non è obbligato a meno che cosi' non preveda il regolamento condominiale o altra delibera condominiale.
L'obbligo di procedere con decreto ingiuntivo (non c'e' invece obbligo di sospensione del servizio) scatta solo se la morosità non viene sanata entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui tale debito è nato. Nel vostro caso, quindi, a nostro avviso l'amministratore potrebbe attendere sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in corso per agire (diciamo esercizio in corso perché è il primo esercizio da quando è in vigore la nuova normativa sul condominio).
In ogni caso, le consigliamo di cominciare a sollecitare l'amministratore con lettera raccomandata a/r di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
In questa lettera potrà anche chiedere che la questione venga messa all'ordine del giorno della prossima assemblea.
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