Cara ADUC
Spese straordinarie ascensore
Domanda
20 giugno 2014
Nel mio condominio occorre ripartire spese straordinarie per l'ascensore. Non abbiamo un regolamento ma solo tabelle millesimali che non evidenziano alla voce ascensore divisione fra spese ordinare e straordinarie. Come ripartire pertanto spese straordinarie del presente? Nel condominio ci sono 5 appartamenti e un locale alla strada che non ha accesso al portone ma che condivide l impianto fognario lo stabile. Grazie
Filippo, da Bari (BA)
Filippo, da Bari (BA)
Risposta ADUC
a seguito della riforma del Condominio di cui alla Legge 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013, è stato modificato, ovvero integrato, l'art. 1124 Cod.Civ. che adesso detta una regolamentazione delle spese anche per la manutenzione e sostituzione degli ascensori oltre che delle scale.
Per completezza Le riporto il testo del sopra citato articolo "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano al suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ordine del valore, si considerano come piani le cantine i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Per quanto concerne le spese straordinarie devono essere ripartire, proporzionalmente ai millesimi, tra tutti i proprietari dell'edificio.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
Per completezza Le riporto il testo del sopra citato articolo "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano al suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ordine del valore, si considerano come piani le cantine i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Per quanto concerne le spese straordinarie devono essere ripartire, proporzionalmente ai millesimi, tra tutti i proprietari dell'edificio.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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