Cara ADUC
Spese di spedizione bolletta Telecom
Domanda
29 gennaio 2008
Oggetto: addebito fatture Telecom
Gentili Sig.
Ho avuto modo di constatare che Telecom Italia, inviandomi la fattura periodica a casa per posta, mi addebita Euro 0,53+IVA 20% (voce: "Spese spedizione Conto Telecom Italia").
Ho avuto casualmente modo di leggere la sentenza di appello qui di seguito che dichiara illegittimo tale addebito, proprio alla Telecom Italia, in un caso analogo sollevato da altro utente:
TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI, 6 novembre 2006 - Giud. Ciafardini - Telecom s.p.a. c. Caio
Somministrazione - Servizio telefonico - Emissione fattura - Spedizione addebito al cliente - Illegittimità.
(c.c. art. 469 bis ss.; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 21)
Atteso che nelle operazioni di emissione della fattura rientra necessariamente anche il far pervenire la stessa nella sfera giuridica del destinatario, la spedizione al cliente si inserisce in tale ambito, con la conseguenza che i relativi costi, a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono essere fatti gravare sul cliente, dovendosi ritenere affette da nullità le clausole contrattuali di segno contrario contenute nei contratti di somministrazione di servizi telefonici.
ma allora Telecom Italia è recidiva!?!
Posso chiedere il rimborso e fino a quanto tempo indietro? .come ed a chi devo rivolgermi (sono residente nel Veneto in provincia di Treviso) per far smettere questo modo illegittimo di riscossione e recuperare quanto non dovuto?.
Chiedo un vostro parere in merito anche per eventualmente una azione collettiva.
Ringrazio e Saluto cordialmente.
Gentili Sig.
Ho avuto modo di constatare che Telecom Italia, inviandomi la fattura periodica a casa per posta, mi addebita Euro 0,53+IVA 20% (voce: "Spese spedizione Conto Telecom Italia").
Ho avuto casualmente modo di leggere la sentenza di appello qui di seguito che dichiara illegittimo tale addebito, proprio alla Telecom Italia, in un caso analogo sollevato da altro utente:
TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI, 6 novembre 2006 - Giud. Ciafardini - Telecom s.p.a. c. Caio
Somministrazione - Servizio telefonico - Emissione fattura - Spedizione addebito al cliente - Illegittimità.
(c.c. art. 469 bis ss.; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 21)
Atteso che nelle operazioni di emissione della fattura rientra necessariamente anche il far pervenire la stessa nella sfera giuridica del destinatario, la spedizione al cliente si inserisce in tale ambito, con la conseguenza che i relativi costi, a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono essere fatti gravare sul cliente, dovendosi ritenere affette da nullità le clausole contrattuali di segno contrario contenute nei contratti di somministrazione di servizi telefonici.
ma allora Telecom Italia è recidiva!?!
Posso chiedere il rimborso e fino a quanto tempo indietro? .come ed a chi devo rivolgermi (sono residente nel Veneto in provincia di Treviso) per far smettere questo modo illegittimo di riscossione e recuperare quanto non dovuto?.
Chiedo un vostro parere in merito anche per eventualmente una azione collettiva.
Ringrazio e Saluto cordialmente.
Risposta ADUC
quella riportata e' una mera sentenza di un giudice di pace. Vediamo la questione diversamente: le spese di spedizione e' uno delle clausole contrattuali accettate. In quanto tali sono legittime.
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