Cara ADUC
Spese per soli box esterni
Domanda
5 ottobre 2017
Buongiorno,
in un condominio le spese sono suddivise in base alle seguenti due tabelle millesimali:
- millesimi di proprietà degli appartamenti (es: 900)
- millesimi di proprietà dei soli box esterni (es: 100)
Alcuni box esterni appartengono a condomini proprietari anche dell'appartamento del palazzo vicino ai box.
Altri condomini hanno come unica proprietà il box esterno.
I box esterni sono separati dal palazzo dalla corsia di accesso ai box.
Appartamenti e box esterni sono censiti al Catasto come unità immobiliari separate.
Durante le assemblee, nelle votazioni, vengono considerati sempre i millesimi totali dei condomini.
Di conseguenza, il peso dei millesimi dei proprietari di appartamento+box è sempre preponderante rispetto al peso dei millesimi di chi ha un singolo box.
In pratica, decidono sempre i proprietari di appartamento+box ma poi le spese relative ai soli box esterni sono ripartite in base ai millesimi dei soli box esterni.
Per altre spese, invece, (es.manutenzione e pulizia atrio, scale e ascensore) concorrono anche i proprietari dei box esterni a causa del permesso di 'passaggio' che hanno i proprietari dei box esterni attraverso il palazzo.
Tale permesso deriva da motivi di sicurezza (dice l'Amministratore e la maggioranza dell'assemblea) per il fatto che l'interruttore generale delle luci box esterni è collocato all'interno del palazzo e di conseguenza per il semplice cambio di una lampadina del box (unica utenza elettrica) il proprietario del singolo box esterno deve poter accedere all'interno del palazzo per togliere la corrente a tutti i box.
Quindi ai proprietari dei soli box esterni sono state date le chiavi di accesso al palazzo e, una volta entrati nel palazzo, POTENZIALMENTE (dice sempre l'Amministratore e la maggioranza dell'assemblea), i proprietari dei singoli box potrebbero usare scale, atrio e ascensore.
I proprietari dei solo box esterni concorrono, per i loro millesimi, alle seguenti tipologie di spese:
- SPESE DI PROPRIETA'
- amministrazione
- gestione fiscale
- assicurazione
- altre spese (spese postali e fotocopie)
- SPESE GENERALI DI GESTIONE
- illuminazione: ENEL 15% (palazzo e box, non esiste un contatore per le luci box)
- manutenzioni ordinarie
- altre spese: cambio lampadine e apparati elettrici (palazzo e box)
- SPESE ASCENSORE
- manutenzione ordinaria
- forza motrice: ENEL 45%
- altre spese: manutenzione straordinaria
- SPESE DI SCALA
- pulizia scale
A titolo di cronaca, per anni, sono state imputate ai proprietari dei solo box esterni anche le spese per l'antenna TV.
Solo negli ultimi due anni tale spesa non è stata addebitata ai proprietari dei soli box esterni.
Penso, a questo punto, che anche i proprietari dei soli box esterni dovranno contribuire all'eventuale sostituzione dell'ascensore.
Tutto ciò è corretto?
Cosa si potrebbe fare per porre rimedio a tale situazione che, a mio parere, lede i diritti dei proprietari dei soli box esterni?
Saluto e ringrazio.
Achille, da Bareggio (MI)
in un condominio le spese sono suddivise in base alle seguenti due tabelle millesimali:
- millesimi di proprietà degli appartamenti (es: 900)
- millesimi di proprietà dei soli box esterni (es: 100)
Alcuni box esterni appartengono a condomini proprietari anche dell'appartamento del palazzo vicino ai box.
Altri condomini hanno come unica proprietà il box esterno.
I box esterni sono separati dal palazzo dalla corsia di accesso ai box.
Appartamenti e box esterni sono censiti al Catasto come unità immobiliari separate.
Durante le assemblee, nelle votazioni, vengono considerati sempre i millesimi totali dei condomini.
Di conseguenza, il peso dei millesimi dei proprietari di appartamento+box è sempre preponderante rispetto al peso dei millesimi di chi ha un singolo box.
In pratica, decidono sempre i proprietari di appartamento+box ma poi le spese relative ai soli box esterni sono ripartite in base ai millesimi dei soli box esterni.
Per altre spese, invece, (es.manutenzione e pulizia atrio, scale e ascensore) concorrono anche i proprietari dei box esterni a causa del permesso di 'passaggio' che hanno i proprietari dei box esterni attraverso il palazzo.
Tale permesso deriva da motivi di sicurezza (dice l'Amministratore e la maggioranza dell'assemblea) per il fatto che l'interruttore generale delle luci box esterni è collocato all'interno del palazzo e di conseguenza per il semplice cambio di una lampadina del box (unica utenza elettrica) il proprietario del singolo box esterno deve poter accedere all'interno del palazzo per togliere la corrente a tutti i box.
Quindi ai proprietari dei soli box esterni sono state date le chiavi di accesso al palazzo e, una volta entrati nel palazzo, POTENZIALMENTE (dice sempre l'Amministratore e la maggioranza dell'assemblea), i proprietari dei singoli box potrebbero usare scale, atrio e ascensore.
I proprietari dei solo box esterni concorrono, per i loro millesimi, alle seguenti tipologie di spese:
- SPESE DI PROPRIETA'
- amministrazione
- gestione fiscale
- assicurazione
- altre spese (spese postali e fotocopie)
- SPESE GENERALI DI GESTIONE
- illuminazione: ENEL 15% (palazzo e box, non esiste un contatore per le luci box)
- manutenzioni ordinarie
- altre spese: cambio lampadine e apparati elettrici (palazzo e box)
- SPESE ASCENSORE
- manutenzione ordinaria
- forza motrice: ENEL 45%
- altre spese: manutenzione straordinaria
- SPESE DI SCALA
- pulizia scale
A titolo di cronaca, per anni, sono state imputate ai proprietari dei solo box esterni anche le spese per l'antenna TV.
Solo negli ultimi due anni tale spesa non è stata addebitata ai proprietari dei soli box esterni.
Penso, a questo punto, che anche i proprietari dei soli box esterni dovranno contribuire all'eventuale sostituzione dell'ascensore.
Tutto ciò è corretto?
Cosa si potrebbe fare per porre rimedio a tale situazione che, a mio parere, lede i diritti dei proprietari dei soli box esterni?
Saluto e ringrazio.
Achille, da Bareggio (MI)
Risposta ADUC
se ci fossero alternative all'accesso ai box dall'interno del vano scale, i proprietari dei soli box potrebbero richiedere una propria fornitura elettrica, con legittima revisione delle tabelle millesimali e limitandosi a concorrere alle spese di manutenzione delle sole aree di accesso esterne, comuni con i condomini proprietari di appartamento.
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