Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Spese condominiali deliberate prima della vendita

24 maggio 2008
Domanda 24 maggio 2008
Buongiorno,
Le scrivo per un consiglio riguardo a delle spese condominiali deliberate prima del mio acquisto di un appartamento ed eseguite dopo.
L'amministratore mi ha inviato i bollettini di pagamento; avendo indicato nell'Atto che le spese deliberate prima del rogito sarebbero state a carico del precedente proprietario (e ritengo questo sia il caso), Le ho riposto di rivalersi su di lui.
Lei sostiene che sono a mio carico, supportando la sua impostazione con 3 criteri:
1) per costante giurisprudenza, in caso di opere straordinarie, per stabilire l'imputazione in capo al venditore o all'acquirente non rileva l'epoca della delibera, ma l'epoca di esecuzione dei lavori, iniziati, nel caso di specie, quando io ero già proprietario, quindi con mio esclusivo obbligo di pagamento.
2) applicando il diverso criterio della imputazione delle rate in ragione dell'epoca della loro scadenza, tutte le rate in questione sono scadute o scadranno in epoca successiva all'acquisto, con mio conseguente obbligo esclusivo di provvedere al relativo pagamento.
3) per ultimo, l'art. 63 disp.att.c.c. prevede sempre e comunque una solidarietà tra venditore ed acquirente per le spese scadute nell'anno in corso e, addirittura, nell'anno precedente alla vendita immobiliare.
Ciascuno di questi tre criteri, pur muovendo da principi giuridici differenti, porta secondo l'Amministratore, a considerarmi come il soggetto tenuto al pagamento delle rate di cui si discute.
Vorrei avere il suo parere, in particolare se effettivamente l'impostazione dell'Amministratore è corretta (esistono Leggi o sentenze?); inoltre, come mi devo comportare? Effettuare il pagamento e poi cercare di rivalermi sul precedente proprietario? Scrivere una lettera all'Amministratore? Rifiutarmi di pagare? Altro...
Grazie
Leonardo, da Milano (MI)

Risposta ADUC
l'art. 63 disp att c.c. la obbliga in solido, per le spese dell'anno precedente alla vendita e per quello in cui la vendita è stata fatta, tuttavia lei puo' rivalersi sul venditore per tutto quanto da lui deliberato. Il resto non ha molta valenza, vale sempre la data del deliberato e non dell'esecuzione lavori.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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