Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

spese condominiali e appartamenti occupati senza titolo

3 agosto 2018
Domanda 3 agosto 2018
Nel condominio in cui vivo, su 8 appartamenti ve ne sono 2 invenduti dalla società costruttrice, che attualmente è in fallimento. Si tratta tuttavia di appartamenti occupati da promissari acquirenti, che sostengono di avere sottoscritto un preliminare al quale poi non è seguito alcun atto pubblico di compravendita. Questi 2 promissari acquirenti occupano pertanto gli appartamenti non corrispondendo tuttavia alcun onere condominiale, in quanto non proprietari. Il curatore fallimentare, che dovrebbe pagare in quanto proprietario, non sta pagando nulla e allo stesso tempo però non si attiva per liberare gli appartamenti o per incassare quanto dovuto dai suddetti occupanti.
Chiedo pertanto quali strumenti di tutela possano essere intrapresi per sollecitare il curatore a pagare quanto dovuto (trattasi di spese correnti, sorte dopo la dichiarazione di fallimento), o in alternativa per pretendere che si attivi presso gli occupanti. Vorrei sapere inoltre se esiste una forma di azione di responsabilità da promuovere contro il curatore fallimentare per il comportamento negligente, che sta causando ai creditori.
Carlo, dalla provincia di OR

Risposta ADUC
Per gli oneri condominiali divenuti esigibili nel corso di una procedura fallimentare, sorti cioè dopo l’udienza fissata per la verifica dello stato passivo (ad esempio relativi ad un immobile -già- in asta), l’amministratore è tenuto a tutelare i condomini solventi da eventuali procedure esecutive da parte dei creditori-fornitori. Pertanto, laddove il fallimento abbia liquidità, l’amministratore chiede al curatore di procedere a pagare progressivamente gli oneri condominiali maturati, prima ed al di fuori del procedimento di riparto in quanto oneri prededucibili. In caso di diniego, invece, e come è prassi (essendo solitamente i fallimenti non capienti e di lunghe tempistiche), l’amministratore costituisce un fondo speciale, deliberato all’unanimità o ex regolamento contrattuale, e, nel solo caso d’urgenza, deliberato anche con la maggioranza qualificata, fronteggiando la morosità maturata.
Tutt’altra faccenda per gli oneri condominiali pregressi, quelli cioè sorti e divenuti esigibili prima della dichiarazione di apertura della procedura fallimentare. Tali oneri, per i quali non è prevista normativa unica e che l’amministratore aziona tramite istanza di ammissione al passivo in via chirografaria, dovrebbero, infatti, naturalmente estinguersi per mezzo delle somme ricavate dalla vendita dell’immobile.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →