Cara ADUC
Sottoscrizione di un 4You fuori sede
Domanda
7 luglio 2005
In data 04-07-2001 io e mia moglie abbiamo stipulato presso la nostra abitazione con un dipendente della agenzia locale della B.A.M due contratti For-you, io vi chiedo se posso definire fuori sede la sottoscrizione e quindi non valido il contratto con riferimento all'art. 30 del d. lgs n.58/98. Cordiali saluti.
Emilio, da San Martino
Emilio, da San Martino
Risposta ADUC
Nel caso di dipendenti di Banche "tradizionali" del gruppo MPS c'e' da dire che, solitamente, non sono promotori finanziari. Quindi il problema non e' tanto (e solo) della clausola sullo ius poenitendi quando sull'offerta fuori sede svolta da soggetto non autorizzato. In questo caso e' ovvio che l'operazione e' nulla perche' posta in essere con una modalita' vietata dalla legge. Il problema, ovviamente, e' dimostrare che il tutto sia avvenuto a casa sua e non in agenzia. L'onere della prova, in questo caso, e' a suo carico. Fra l'altro, il dipendente avrebbe anche commesso un illecito penale (art. 166 del TUF). Art. 166 (Abusivismo):.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
b) offre in Italia quote o azioni di Oicr.
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento.
A parte gli aspetti penali, e' stato violato l'art. 31 del TUF. Art. 31 (Promotori finanziari).
1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
4. E' istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
b) offre in Italia quote o azioni di Oicr.
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento.
A parte gli aspetti penali, e' stato violato l'art. 31 del TUF. Art. 31 (Promotori finanziari).
1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
4. E' istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob.
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