Cara ADUC
Sosta veicoli per disabili
Domanda
21 aprile 2009
Spett. Aduc,
ho analizzato la recente sentenza n. 25388/2007 della suprema corte di cassazione e, a dir poco, sono rimasto perplesso di come, anche ad un cosi' alto livello della giustizia, vengono interpretate le norme. Premetto che sono un ingegnere che, per motivi di lavoro, ha affrontato per molti anni problematiche giuridiche, prevalentemente di diritto amministrativo ma che, per passione ed interesse, ha messo il naso su altri settori del diritto. Tornando alla sentenza della corte di cassazione appare immediatamente evidente che, partendo da presupposti errati, non possa che arrivare a conclusioni errate (sempre a mio giudizio). Tralasciamo tutta la parte concernente gli aspetti di merito per concentrarci, esclusivamente, su un aspetto di legittimita'. Mi riferisco, in particolare, alla parte della sentenza che cosi' recita:
"peraltro, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1, lettera a) sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158:
il legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai citati divieti, per il solo fatto di essere violati, la caratteristica di intralcio al traffico o pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosita' del comportamento violativo accertato e censurato. A tal riguardo, anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide [...] devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni". In altri termini, per la cassazione, i divieti imposti dall'art. 158 del codice della strada, per il solo fatto di essere richiamati, attraverso un semplice rinvio, nella lettera b) del comma 1 dell'art. 159 del codice della strada, e per il solo fatto di essere violati, portano con se' la presunzione di intralcio o pericolo per la circolazione. Da una attenta piu' analisi della norma, cosa che la cassazione avrebbe dovuto fare, appare evidente che cosi'non e'. La corte perviene a detta conclusione perche' si e' limitata all'esame del solo comma 1 dell'art. 159 e cio' potrebbe anche portare a detta conclusione, ma non e' detto. Infatti, se in tale articolo fossero state presenti le sole lettera b) e c), e non anche la a) e la d) allora, certamente, richiamare prima le violazioni di cui all'art. 158, in cui non si parla esplicitamente di intralcio e pericolo per la circolazione ed affermare, successivamente, che la rimozione dei veicoli deve essere attuata in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione porta, certamente a ritenere che anche per i casi di cui all'art. 158 ci sia la presunzione di intralcio o pericolo per la circolazione. In realta', l'art. 159 contiene gia', al comma 1, lettera a), uno specifico richiamo alla sosta che costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione e, quindi, e' presumibile che il contenuto della lettera c) dello stesso comma, faccia riferimento al contenuto della lettera a) e non necessariamente anche alla lettera b) o, addirittura, a tutto il comma 1. Che cosi' e' basta analizzare il contenuto del comma 3 dello stesso articolo al quale la cassazione non fa un minimo cenno e, quindi, si deve ritenere non preso in considerazione, pervenendo, cosi', a conclusioni errate. Esaminando detto comma emerge subito e chiaramente non solo che il rinvio di cui sopra non si riferisce comunque e sempre anche alla lettera b) ma che anche l'ulteriore affermazione della cassazione secondo cui gli organi di polizia devono obbligatoriamente e sempre rimuovere i veicoli in tutti i casi di cui al comma 1 del citato articolo appare erronea. E' evidente, come risulta dal comma 3 che ci sono, nei casi previsti dal comma 1, situazioni di veicoli in sosta vietata che non creano intralcio o pericolo alla circolazione e che, per essere tali, non devono necessariamente essere rimossi comunque e sempre, come afferma la cassazione, potendo benissimo essere bloccati sul posto. Se cosi' non fosse il comma 3 non avrebbe nessuna applicazione (per l'esame di detto aspetto vedasi allegato). Consegue che le conclusioni cui perviene la corte sono errate in diritto. Per un esame piu' particolareggiato della situazione relativa al veicolo di un disabile che parcheggia parzialmente sulle strisce pedonali si allega una recente memoria da me prodotta ed utilizzata e, sulla quale, il prefetto di Roma dovra' pronunciarsi tra qualche mese. E' evidente che se il ricorso verra' rigettato proseguira' per via giudiziaria, se non altro per puri motivi di principio e nella speranza che la cassazione esamini piu' attentamente tutti gli articoli di legge. Si gradirebbe avere il parere di codesta associazione in merito alle conclusioni cui sono pervenuto esaminando la normativa di settore.
Al Sig. Prefetto della
Provincia di Roma
ROMA
OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada contro il verbale di violazione n. xxxxxx del yyyyy e di accertamento n. zzzzzz notificato il aa/bb/2008 mediante deposito nella Casa Comunale sita in Roma, Via vvvvvvvv, n. dd. INTEGRAZIONI al ricorso principale.
Nel ricorso a suo tempo presentato ed ora agli atti d'ufficio della Prefettura fu richiesto l'annullamento del verbale di accertamento di cui all'oggetto perché l'auto contravvenzionata, pur essendo parcheggiata su parte delle strisce pedonali e, quindi, in divieto di sosta, non costituiva grave intralcio alla circolazione e, come tale, non doveva essere contravvenzionata perché in situazione rientrante nella deroga prevista e disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, quale auto al servizio di invalido non deambulante.
A conferma e ad ulteriore chiarimento della richiesta si evidenzia quanto segue.
L'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) così dispone:
"11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta".
La citata norma pone una deroga, generale, alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i divieti e le limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, deroga in favore dei veicoli al servizio delle persone disabili in virtù della quale detti veicoli possono circolare e/o sostare anche ove ciò è vietato ad altri automobilisti, con l'unica condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico.
Consegue che, se un veicolo al servizio di un disabile parcheggia in aree in cui la sosta è vietata tale circostanza non è, di per sé, sufficiente per il configurarsi dell'illecito amministrativo e l'emissione della relativa sanzione da parte degli organi di polizia di cui all'art. 12 del d.l.vo 285/92 in quanto, in virtù della deroga introdotta dal citato art. 11 del D.P.R. 503/96, essi devono accertare anche se si verifica la concorrente e contestuale situazione di "grave intralcio al traffico".
Il problema, pertanto, si sposta sul merito e, precisamente, sulla individuazione del se e quando un veicolo al servizio di un disabile, parcheggiato in divieto di sosta, costituisce anche e contestualmente "grave intralcio al traffico" e, come tale, e solo come tale, essere obbligatoriamente contravvenzionato e rimosso (v. comma 1, art. 159 del Codice della strada).
In aiuto, a tal fine, interviene proprio il citato art. 159 del d.l.vo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della strada), ed in particolare il comma 3.
L'art. 159 del Codice della strada così recita:
"159. Rimozione e blocco dei veicoli.
Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
Gli . omissis .
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
Ciò significa, in primis, che gli organi di polizia di cui all'art. 12 del Codice della strada devono, in linea generale e salvo i casi previsti dal comma 3, disporre la rimozione dei veicoli che sostano in violazione dei soli e specifici articoli del Codice della strada richiamati nel comma 1.
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo, a parziale deroga di quanto già stabilito al precedente comma 1 prevede, in alternativa alla rimozione dei veicoli in divieto di sosta, il blocco degli stessi sul posto in cui sostano, blocco da realizzare mediante un attrezzo a chiave applicato alle ruote, a condizione, però, che i veicoli, con la loro posizione, non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione.
Perciò, se un veicolo sosta in zona vietata fra quelle individuate dal comma 1 dell'art. 159 del Codice della strada e crea anche intralcio o pericolo per la circolazione, deve essere obbligatoriamente rimosso; se, pur sostando in dette zone, non crea anche intralcio o pericolo per la circolazione, può essere rimossa o, in alternativa, essere bloccata sul posto.
Da quanto sopra detto appare chiara la perfetta corrispondenza fra le situazioni alle quali può applicarsi la deroga prevista dall'art.11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (sosta consentita alle auto al servizio dei disabili anche in divieto di sosta purché ciò non crei grave intralcio al traffico) e le situazioni alle quali può applicarsi la deroga contenuta nel comma 3 dell'art. 159 del d.l.vo 30 aprile 1992, n.285 (blocco sul posto, in alternativa alla rimozione, dei veicoli in divieto di sosta purché ciò non crei intralcio o pericolo alla circolazione).
Consegue che, quando in alternativa alla rimozione è possibile, per un veicolo, attuare il blocco sul posto perché non costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, se tale veicolo è al servizio di un disabile non può essere rimosso né contravvenzionato perché, non costituendo grave intralcio alla circolazione, rientra nella deroga prevista dall'art. 11 del citato D.P.R. 503/1996.
In altre parole, nelle situazioni in cui, per la generalità dei veicoli, non è possibile attuare il blocco sul posto perché c'è intralcio o pericolo per la circolazione, tutte le auto, comprese quelle al servizio dei disabili, devono essere contravvenzionate (sanzione principale) e devono essere obbligatoriamente rimosse (sanzione accessoria).
Invece, tutte le volte che, per la generalità dei veicoli è possibile ricorrere al blocco sul posto in alternativa alla rimozione, cosa che vuol dire che non c'è intralcio o pericolo alla circolazione, le forze di polizia, per la generalità dei veicoli, possono scegliere fra rimozione o blocco sul posto, mentre per le auto al servizio dei disabili non possono fare nulla perché, la circostanza di trovarsi in una situazione che non crea grave intralcio al traffico determina l'immediata applicazione della deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/1996.
In conclusione, l'auto al servizio dell'invalido, se parcheggiata in divieto di sosta, o si rimuove con il carro attrezzi e si contravvenziona significando, così, che la sua posizione costituisce grave intralcio al traffico (combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 159 del d.l.vo 285/92 ed art. 11 del D.P.R. 503/96), oppure, se si lascia sul posto, significa attestare che non costituisce grave intralcio al traffico e, conseguentemente, non può essere neppure sanzionata con la sola contravvenzione in quanto la sosta, pur se in divieto di sosta, in tal caso (assenza di grave intralcio al traffico), è consentita per espressa deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/96.
E' pertanto illegittimo il verbale di contravvenzione emesso dagli organi di polizia ad un veicolo al servizio di un disabile in divieto di sosta se non c'è la contestuale rimozione del veicolo; solo con la rimozione del veicolo (sanzione accessoria) si attesterebbe l'esistenza, salvo prova contraria, della situazione di grave intralcio al traffico e, conseguentemente, si legittimerebbe anche la sanzione principale.
Finora la questione è stata affrontata nelle sue linee generali e sul piano strettamente giuridico. Si tratta ora passare al merito, di vedere, cioè, quali sono o possono essere, nella realtà, fra i soli casi di sosta vietata individuati dal comma 1 del citato art. 159 del Codice della strada ed elencati alle lettere a), b), c) e d), quelli per i quali si può ricorrere al blocco dei veicoli, che è come dire quelle situazioni che non determinano intralcio o pericolo per la circolazione.
A tal fine occorre analizzare, ancora una volta, il comma 1 del citato art. 159 del Codice della strada e, in particolare, le situazioni rappresentate alle lettere a), b), c) e d).
Appare subito evidente che le situazioni previste alla lettere a) non ammettono alternative alla rimozione: se c'è un'ordinanza del proprietario della strada che stabilisce che la sosta su quella strada costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione e il segnale di divieto di sosta è integrato dall'apposito pannello aggiuntivo, qualunque auto che vi sosta deve essere contravvenzionata (sanzione principale) ed obbligatoriamente rimossa (sanzione accessoria). Non è possibile, perciò, applicare il comma 3, ovvero, bloccarla sul posto. Si può quindi affermare che le situazioni individuate alla lettera a) del comma 1 sono tutte sanzionabili con la rimozione obbligatoria e, per esse, non può trovare applicazione la deroga che consente il blocco dei veicoli.
Analogamente può dirsi per le situazioni previste dalla lettera c) perché, per come è formulata la norma, tali situazioni sono, per definizione, situazioni che costituiscono pericolo o grave intralcio al traffico. Perciò, anche nell'ambito delle situazioni di cui alla lettera c) non può trovare applicazione il comma 3 e, quindi, non ci sono alternative alla rimozione.
Per quanto attiene ai casi previsti dalla lettera d) del comma 1 può sostenersi che la sosta di un'auto, in violazione delle disposizioni emanate dall'ente proprietario, su strade sulle quali devono effettuarsi manutenzione, pulizia o lavori in genere, non solo crea, certamente, grave intralcio alle suddette operazioni ma aggrava anche l'intralcio al traffico veicolare già intralciato dai lavori in corso. Perciò, anche in questi casi non ci sono alternative alla rimozione. Come nei precedenti, non può trovare applicazione la deroga di cui al comma 3 che consente, in alternativa alla rimozione, il blocco sul posto.
Ma, allora, se il comma 3 prevede questa deroga e nessuna delle situazioni sopra analizzate ammette deroghe, quali sono e dove possono individuarsi i casi ai quali essa si applica? E' evidente che, se la deroga è stata inserita nel testo della norma, vuol dire che qualche caso vi deve pur essere. E infatti c'è. Rimangono, infatti, da esaminare le situazioni individuate dalla lettera b) nella quale, a differenza delle altre lettere, non si parla di intralcio o pericolo per la circolazione ma si fa un generico rinvio agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3 del Codice della strada.
Ciò detto appare evidente che se sono esclusi dalla deroga i casi di cui alle lettere a), c) e d) e rimangono solo quelli della lettera b), non c'è dubbio che è fra questi che la deroga può trovare applicazione, altrimenti il comma 3 non avrebbe senso, resterebbe inapplicabile.
Passando allo specifico, la lettera d) del comma 1 dell'art. 159 rinvia, fra l'altro, all'art. 158, commi 1, 2 e 3. L'art. 158, al comma 1, lettera g) prevede che la sosta "sui passaggi e attraversamenti pedonali" è vietata. Pertanto, un'auto che sosta sulle strisce pedonali è, comunque, in divieto di sosta. Resta da vedere se, con riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 159, crea anche intralcio o pericolo per la circolazione.
In caso affermativo, cioè se crea intralcio, per il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 159, va obbligatoriamente rimossa e contravvenzionata, anche se al servizio di invalido.
In caso negativo, cioè se non crea grave intralcio o pericolo per la circolazione, occorre distinguere:
Per un'auto non al servizio di invalido, le forze di polizia elevano la contravvenzione e, poi, decidono se rimuoverla o, in alternativa, bloccarla sul posto;
Per auto al servizio di invalido, non creando intralcio al traffico, trova applicazione la deroga di cui all'art. 11 del D.P.R. 503/1996 e, come tale, non può essere né rimossa, né bloccata, né contravvenzionata.
Valutare se la posizione di un veicolo in divieto di sosta sulle strisce pedonali costituisce anche (grave) intralcio al traffico rientra nell'ambito del potere/dovere degli organi di polizia. Tale potere, però, deve essere esercitato, di volta in volta, secondo i normali criteri logici, oggettivamente verificabili e riconosciuti, per non incorrere, il loro operato, in uno dei vizi tipici degli atti amministrativi comunemente inquadrati nella nota definizione dell'eccesso di potere.
In tal senso, un'auto parcheggiata sulle strisce pedonali e che occupa quasi la metà della larghezza delle strisce, pur essendo in divieto di sosta, non può dirsi, in linea generale, sempre ed a priori, che costituisce grave intralcio al traffico perché, essendo le strisce larghe 4,00 metri, rimangono pur sempre più di due metri disponibili per il passaggio dei pedoni che, in certi casi, da verificare caso per caso, potrebbero essere sufficienti allo smaltimento del traffico pedonale di zona con conseguente assenza di intralcio.
Per valutare se i due metri rimasti sono o meno sufficienti per lo smaltimento del traffico pedonale locale occorre utilizzare normali criteri oggettivi basati su grandezze connesse alla situazione come, ad esempio, prendere in considerazione la strada in cui sono ubicate le strisce ed il relativo "traffico" veicolare e pedonale: una cosa sono le strisce pedonali riportate su Via Nazionale o Via del Corso ed il relativo traffico veicolare e pedonale, certamente elevato ed ininterrotto, un'altra cosa sono le strisce pedonali di una stradina interna, in zona semiperiferica dove è semplicissimo verificare che passa una macchina ogni dieci minuti ed una o due persone pure ogni dieci minuti (traffico pedonale e veicolare praticamente inesistente se per traffico si intende, com'è noto, il numero di persone o veicoli (flusso) che attraversano una sezione stradale in ogni ora).
E' evidente che la situazione di una macchina posizionata a metà strisce pedonali in Via Nazionale o Via del Corso e quella di una identica macchina posizionata, sempre a metà strisce pedonali, in una stradina secondaria di una zona semiperiferica di Roma, dovranno essere oggettivamente valutate in modo diverso: certamente di intralcio al traffico la prima, dove il flusso dei pedoni che devono attraversare la strada sulle strisce è notevole ed ininterrotto, e dove spesso sono persino insufficienti i quattro metri delle strisce, di non intralcio al traffico la seconda, dove solo qualche pedone attraversa la strada ogni tanto e, pertanto, sono più che sufficienti i rimanenti due metri di strisce pedonali non occupati su quattro metri.
Di conseguenza, occorre procedere con la rimozione del veicolo nel primo caso, anche se si tratta di auto al servizio di disabile e, nel secondo caso, scegliere fra rimozione o blocco sul posto solo se trattasi di auto non al servizio di disabile perché, come sopra detto, per l'auto al servizio di un disabile, non essendoci grave intralcio al traffico, trova applicazione la deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/1996
Ebbene, come già relazionato nel ricorso principale, l'auto contravvenzionata cui si riferisce il presente ricorso si trovava a metà strisce pedonali in Via FFFFFF, stradina secondaria del quartiere MMMM dove, nelle ore di punta, passa un'auto ogni cinque minuti ed un pedone ogni dieci minuti, occupava neppure metà delle strisce pedonali lasciando almeno due metri liberi per il passaggio pedonale, cose, queste, che confermano l'assenza di intralcio al traffico, inoltre era al servizio di disabile e con contrassegno ben visibile sul lato anteriore, è ciò è pure riportato sul verbale, in più gli stessi verbalizzanti hanno di fatto confermato che non costituiva intralcio al traffico, come risulta dallo stesso verbale che contesta, esclusivamente, la sosta sopra le strisce pedonali.
Tali circostanze, connesse a quanto in precedenza affermato in merito alla interpretazione da dare all'art. 159 del d.l.vo 285/1992 e, precisamente che, se l'auto era di intralcio al traffico doveva essere rimossa, cosa invece non fatta, portano a concludere anche che siccome l'auto non è stata rimossa vuol dire che non si trovava in una situazione di intralcio al traffico e, come tale, rientrava nella deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/1996 con conseguente illegittimità del verbale di accertamento.
Si conferma, perciò, la richiesta dell'annullamento del verbale in oggetto.
ho analizzato la recente sentenza n. 25388/2007 della suprema corte di cassazione e, a dir poco, sono rimasto perplesso di come, anche ad un cosi' alto livello della giustizia, vengono interpretate le norme. Premetto che sono un ingegnere che, per motivi di lavoro, ha affrontato per molti anni problematiche giuridiche, prevalentemente di diritto amministrativo ma che, per passione ed interesse, ha messo il naso su altri settori del diritto. Tornando alla sentenza della corte di cassazione appare immediatamente evidente che, partendo da presupposti errati, non possa che arrivare a conclusioni errate (sempre a mio giudizio). Tralasciamo tutta la parte concernente gli aspetti di merito per concentrarci, esclusivamente, su un aspetto di legittimita'. Mi riferisco, in particolare, alla parte della sentenza che cosi' recita:
"peraltro, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1, lettera a) sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158:
il legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai citati divieti, per il solo fatto di essere violati, la caratteristica di intralcio al traffico o pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosita' del comportamento violativo accertato e censurato. A tal riguardo, anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide [...] devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni". In altri termini, per la cassazione, i divieti imposti dall'art. 158 del codice della strada, per il solo fatto di essere richiamati, attraverso un semplice rinvio, nella lettera b) del comma 1 dell'art. 159 del codice della strada, e per il solo fatto di essere violati, portano con se' la presunzione di intralcio o pericolo per la circolazione. Da una attenta piu' analisi della norma, cosa che la cassazione avrebbe dovuto fare, appare evidente che cosi'non e'. La corte perviene a detta conclusione perche' si e' limitata all'esame del solo comma 1 dell'art. 159 e cio' potrebbe anche portare a detta conclusione, ma non e' detto. Infatti, se in tale articolo fossero state presenti le sole lettera b) e c), e non anche la a) e la d) allora, certamente, richiamare prima le violazioni di cui all'art. 158, in cui non si parla esplicitamente di intralcio e pericolo per la circolazione ed affermare, successivamente, che la rimozione dei veicoli deve essere attuata in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione porta, certamente a ritenere che anche per i casi di cui all'art. 158 ci sia la presunzione di intralcio o pericolo per la circolazione. In realta', l'art. 159 contiene gia', al comma 1, lettera a), uno specifico richiamo alla sosta che costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione e, quindi, e' presumibile che il contenuto della lettera c) dello stesso comma, faccia riferimento al contenuto della lettera a) e non necessariamente anche alla lettera b) o, addirittura, a tutto il comma 1. Che cosi' e' basta analizzare il contenuto del comma 3 dello stesso articolo al quale la cassazione non fa un minimo cenno e, quindi, si deve ritenere non preso in considerazione, pervenendo, cosi', a conclusioni errate. Esaminando detto comma emerge subito e chiaramente non solo che il rinvio di cui sopra non si riferisce comunque e sempre anche alla lettera b) ma che anche l'ulteriore affermazione della cassazione secondo cui gli organi di polizia devono obbligatoriamente e sempre rimuovere i veicoli in tutti i casi di cui al comma 1 del citato articolo appare erronea. E' evidente, come risulta dal comma 3 che ci sono, nei casi previsti dal comma 1, situazioni di veicoli in sosta vietata che non creano intralcio o pericolo alla circolazione e che, per essere tali, non devono necessariamente essere rimossi comunque e sempre, come afferma la cassazione, potendo benissimo essere bloccati sul posto. Se cosi' non fosse il comma 3 non avrebbe nessuna applicazione (per l'esame di detto aspetto vedasi allegato). Consegue che le conclusioni cui perviene la corte sono errate in diritto. Per un esame piu' particolareggiato della situazione relativa al veicolo di un disabile che parcheggia parzialmente sulle strisce pedonali si allega una recente memoria da me prodotta ed utilizzata e, sulla quale, il prefetto di Roma dovra' pronunciarsi tra qualche mese. E' evidente che se il ricorso verra' rigettato proseguira' per via giudiziaria, se non altro per puri motivi di principio e nella speranza che la cassazione esamini piu' attentamente tutti gli articoli di legge. Si gradirebbe avere il parere di codesta associazione in merito alle conclusioni cui sono pervenuto esaminando la normativa di settore.
Al Sig. Prefetto della
Provincia di Roma
ROMA
OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada contro il verbale di violazione n. xxxxxx del yyyyy e di accertamento n. zzzzzz notificato il aa/bb/2008 mediante deposito nella Casa Comunale sita in Roma, Via vvvvvvvv, n. dd. INTEGRAZIONI al ricorso principale.
Nel ricorso a suo tempo presentato ed ora agli atti d'ufficio della Prefettura fu richiesto l'annullamento del verbale di accertamento di cui all'oggetto perché l'auto contravvenzionata, pur essendo parcheggiata su parte delle strisce pedonali e, quindi, in divieto di sosta, non costituiva grave intralcio alla circolazione e, come tale, non doveva essere contravvenzionata perché in situazione rientrante nella deroga prevista e disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, quale auto al servizio di invalido non deambulante.
A conferma e ad ulteriore chiarimento della richiesta si evidenzia quanto segue.
L'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) così dispone:
"11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta".
La citata norma pone una deroga, generale, alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i divieti e le limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, deroga in favore dei veicoli al servizio delle persone disabili in virtù della quale detti veicoli possono circolare e/o sostare anche ove ciò è vietato ad altri automobilisti, con l'unica condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico.
Consegue che, se un veicolo al servizio di un disabile parcheggia in aree in cui la sosta è vietata tale circostanza non è, di per sé, sufficiente per il configurarsi dell'illecito amministrativo e l'emissione della relativa sanzione da parte degli organi di polizia di cui all'art. 12 del d.l.vo 285/92 in quanto, in virtù della deroga introdotta dal citato art. 11 del D.P.R. 503/96, essi devono accertare anche se si verifica la concorrente e contestuale situazione di "grave intralcio al traffico".
Il problema, pertanto, si sposta sul merito e, precisamente, sulla individuazione del se e quando un veicolo al servizio di un disabile, parcheggiato in divieto di sosta, costituisce anche e contestualmente "grave intralcio al traffico" e, come tale, e solo come tale, essere obbligatoriamente contravvenzionato e rimosso (v. comma 1, art. 159 del Codice della strada).
In aiuto, a tal fine, interviene proprio il citato art. 159 del d.l.vo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della strada), ed in particolare il comma 3.
L'art. 159 del Codice della strada così recita:
"159. Rimozione e blocco dei veicoli.
Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
Gli . omissis .
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
Ciò significa, in primis, che gli organi di polizia di cui all'art. 12 del Codice della strada devono, in linea generale e salvo i casi previsti dal comma 3, disporre la rimozione dei veicoli che sostano in violazione dei soli e specifici articoli del Codice della strada richiamati nel comma 1.
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo, a parziale deroga di quanto già stabilito al precedente comma 1 prevede, in alternativa alla rimozione dei veicoli in divieto di sosta, il blocco degli stessi sul posto in cui sostano, blocco da realizzare mediante un attrezzo a chiave applicato alle ruote, a condizione, però, che i veicoli, con la loro posizione, non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione.
Perciò, se un veicolo sosta in zona vietata fra quelle individuate dal comma 1 dell'art. 159 del Codice della strada e crea anche intralcio o pericolo per la circolazione, deve essere obbligatoriamente rimosso; se, pur sostando in dette zone, non crea anche intralcio o pericolo per la circolazione, può essere rimossa o, in alternativa, essere bloccata sul posto.
Da quanto sopra detto appare chiara la perfetta corrispondenza fra le situazioni alle quali può applicarsi la deroga prevista dall'art.11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (sosta consentita alle auto al servizio dei disabili anche in divieto di sosta purché ciò non crei grave intralcio al traffico) e le situazioni alle quali può applicarsi la deroga contenuta nel comma 3 dell'art. 159 del d.l.vo 30 aprile 1992, n.285 (blocco sul posto, in alternativa alla rimozione, dei veicoli in divieto di sosta purché ciò non crei intralcio o pericolo alla circolazione).
Consegue che, quando in alternativa alla rimozione è possibile, per un veicolo, attuare il blocco sul posto perché non costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, se tale veicolo è al servizio di un disabile non può essere rimosso né contravvenzionato perché, non costituendo grave intralcio alla circolazione, rientra nella deroga prevista dall'art. 11 del citato D.P.R. 503/1996.
In altre parole, nelle situazioni in cui, per la generalità dei veicoli, non è possibile attuare il blocco sul posto perché c'è intralcio o pericolo per la circolazione, tutte le auto, comprese quelle al servizio dei disabili, devono essere contravvenzionate (sanzione principale) e devono essere obbligatoriamente rimosse (sanzione accessoria).
Invece, tutte le volte che, per la generalità dei veicoli è possibile ricorrere al blocco sul posto in alternativa alla rimozione, cosa che vuol dire che non c'è intralcio o pericolo alla circolazione, le forze di polizia, per la generalità dei veicoli, possono scegliere fra rimozione o blocco sul posto, mentre per le auto al servizio dei disabili non possono fare nulla perché, la circostanza di trovarsi in una situazione che non crea grave intralcio al traffico determina l'immediata applicazione della deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/1996.
In conclusione, l'auto al servizio dell'invalido, se parcheggiata in divieto di sosta, o si rimuove con il carro attrezzi e si contravvenziona significando, così, che la sua posizione costituisce grave intralcio al traffico (combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 159 del d.l.vo 285/92 ed art. 11 del D.P.R. 503/96), oppure, se si lascia sul posto, significa attestare che non costituisce grave intralcio al traffico e, conseguentemente, non può essere neppure sanzionata con la sola contravvenzione in quanto la sosta, pur se in divieto di sosta, in tal caso (assenza di grave intralcio al traffico), è consentita per espressa deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/96.
E' pertanto illegittimo il verbale di contravvenzione emesso dagli organi di polizia ad un veicolo al servizio di un disabile in divieto di sosta se non c'è la contestuale rimozione del veicolo; solo con la rimozione del veicolo (sanzione accessoria) si attesterebbe l'esistenza, salvo prova contraria, della situazione di grave intralcio al traffico e, conseguentemente, si legittimerebbe anche la sanzione principale.
Finora la questione è stata affrontata nelle sue linee generali e sul piano strettamente giuridico. Si tratta ora passare al merito, di vedere, cioè, quali sono o possono essere, nella realtà, fra i soli casi di sosta vietata individuati dal comma 1 del citato art. 159 del Codice della strada ed elencati alle lettere a), b), c) e d), quelli per i quali si può ricorrere al blocco dei veicoli, che è come dire quelle situazioni che non determinano intralcio o pericolo per la circolazione.
A tal fine occorre analizzare, ancora una volta, il comma 1 del citato art. 159 del Codice della strada e, in particolare, le situazioni rappresentate alle lettere a), b), c) e d).
Appare subito evidente che le situazioni previste alla lettere a) non ammettono alternative alla rimozione: se c'è un'ordinanza del proprietario della strada che stabilisce che la sosta su quella strada costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione e il segnale di divieto di sosta è integrato dall'apposito pannello aggiuntivo, qualunque auto che vi sosta deve essere contravvenzionata (sanzione principale) ed obbligatoriamente rimossa (sanzione accessoria). Non è possibile, perciò, applicare il comma 3, ovvero, bloccarla sul posto. Si può quindi affermare che le situazioni individuate alla lettera a) del comma 1 sono tutte sanzionabili con la rimozione obbligatoria e, per esse, non può trovare applicazione la deroga che consente il blocco dei veicoli.
Analogamente può dirsi per le situazioni previste dalla lettera c) perché, per come è formulata la norma, tali situazioni sono, per definizione, situazioni che costituiscono pericolo o grave intralcio al traffico. Perciò, anche nell'ambito delle situazioni di cui alla lettera c) non può trovare applicazione il comma 3 e, quindi, non ci sono alternative alla rimozione.
Per quanto attiene ai casi previsti dalla lettera d) del comma 1 può sostenersi che la sosta di un'auto, in violazione delle disposizioni emanate dall'ente proprietario, su strade sulle quali devono effettuarsi manutenzione, pulizia o lavori in genere, non solo crea, certamente, grave intralcio alle suddette operazioni ma aggrava anche l'intralcio al traffico veicolare già intralciato dai lavori in corso. Perciò, anche in questi casi non ci sono alternative alla rimozione. Come nei precedenti, non può trovare applicazione la deroga di cui al comma 3 che consente, in alternativa alla rimozione, il blocco sul posto.
Ma, allora, se il comma 3 prevede questa deroga e nessuna delle situazioni sopra analizzate ammette deroghe, quali sono e dove possono individuarsi i casi ai quali essa si applica? E' evidente che, se la deroga è stata inserita nel testo della norma, vuol dire che qualche caso vi deve pur essere. E infatti c'è. Rimangono, infatti, da esaminare le situazioni individuate dalla lettera b) nella quale, a differenza delle altre lettere, non si parla di intralcio o pericolo per la circolazione ma si fa un generico rinvio agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3 del Codice della strada.
Ciò detto appare evidente che se sono esclusi dalla deroga i casi di cui alle lettere a), c) e d) e rimangono solo quelli della lettera b), non c'è dubbio che è fra questi che la deroga può trovare applicazione, altrimenti il comma 3 non avrebbe senso, resterebbe inapplicabile.
Passando allo specifico, la lettera d) del comma 1 dell'art. 159 rinvia, fra l'altro, all'art. 158, commi 1, 2 e 3. L'art. 158, al comma 1, lettera g) prevede che la sosta "sui passaggi e attraversamenti pedonali" è vietata. Pertanto, un'auto che sosta sulle strisce pedonali è, comunque, in divieto di sosta. Resta da vedere se, con riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 159, crea anche intralcio o pericolo per la circolazione.
In caso affermativo, cioè se crea intralcio, per il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 159, va obbligatoriamente rimossa e contravvenzionata, anche se al servizio di invalido.
In caso negativo, cioè se non crea grave intralcio o pericolo per la circolazione, occorre distinguere:
Per un'auto non al servizio di invalido, le forze di polizia elevano la contravvenzione e, poi, decidono se rimuoverla o, in alternativa, bloccarla sul posto;
Per auto al servizio di invalido, non creando intralcio al traffico, trova applicazione la deroga di cui all'art. 11 del D.P.R. 503/1996 e, come tale, non può essere né rimossa, né bloccata, né contravvenzionata.
Valutare se la posizione di un veicolo in divieto di sosta sulle strisce pedonali costituisce anche (grave) intralcio al traffico rientra nell'ambito del potere/dovere degli organi di polizia. Tale potere, però, deve essere esercitato, di volta in volta, secondo i normali criteri logici, oggettivamente verificabili e riconosciuti, per non incorrere, il loro operato, in uno dei vizi tipici degli atti amministrativi comunemente inquadrati nella nota definizione dell'eccesso di potere.
In tal senso, un'auto parcheggiata sulle strisce pedonali e che occupa quasi la metà della larghezza delle strisce, pur essendo in divieto di sosta, non può dirsi, in linea generale, sempre ed a priori, che costituisce grave intralcio al traffico perché, essendo le strisce larghe 4,00 metri, rimangono pur sempre più di due metri disponibili per il passaggio dei pedoni che, in certi casi, da verificare caso per caso, potrebbero essere sufficienti allo smaltimento del traffico pedonale di zona con conseguente assenza di intralcio.
Per valutare se i due metri rimasti sono o meno sufficienti per lo smaltimento del traffico pedonale locale occorre utilizzare normali criteri oggettivi basati su grandezze connesse alla situazione come, ad esempio, prendere in considerazione la strada in cui sono ubicate le strisce ed il relativo "traffico" veicolare e pedonale: una cosa sono le strisce pedonali riportate su Via Nazionale o Via del Corso ed il relativo traffico veicolare e pedonale, certamente elevato ed ininterrotto, un'altra cosa sono le strisce pedonali di una stradina interna, in zona semiperiferica dove è semplicissimo verificare che passa una macchina ogni dieci minuti ed una o due persone pure ogni dieci minuti (traffico pedonale e veicolare praticamente inesistente se per traffico si intende, com'è noto, il numero di persone o veicoli (flusso) che attraversano una sezione stradale in ogni ora).
E' evidente che la situazione di una macchina posizionata a metà strisce pedonali in Via Nazionale o Via del Corso e quella di una identica macchina posizionata, sempre a metà strisce pedonali, in una stradina secondaria di una zona semiperiferica di Roma, dovranno essere oggettivamente valutate in modo diverso: certamente di intralcio al traffico la prima, dove il flusso dei pedoni che devono attraversare la strada sulle strisce è notevole ed ininterrotto, e dove spesso sono persino insufficienti i quattro metri delle strisce, di non intralcio al traffico la seconda, dove solo qualche pedone attraversa la strada ogni tanto e, pertanto, sono più che sufficienti i rimanenti due metri di strisce pedonali non occupati su quattro metri.
Di conseguenza, occorre procedere con la rimozione del veicolo nel primo caso, anche se si tratta di auto al servizio di disabile e, nel secondo caso, scegliere fra rimozione o blocco sul posto solo se trattasi di auto non al servizio di disabile perché, come sopra detto, per l'auto al servizio di un disabile, non essendoci grave intralcio al traffico, trova applicazione la deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/1996
Ebbene, come già relazionato nel ricorso principale, l'auto contravvenzionata cui si riferisce il presente ricorso si trovava a metà strisce pedonali in Via FFFFFF, stradina secondaria del quartiere MMMM dove, nelle ore di punta, passa un'auto ogni cinque minuti ed un pedone ogni dieci minuti, occupava neppure metà delle strisce pedonali lasciando almeno due metri liberi per il passaggio pedonale, cose, queste, che confermano l'assenza di intralcio al traffico, inoltre era al servizio di disabile e con contrassegno ben visibile sul lato anteriore, è ciò è pure riportato sul verbale, in più gli stessi verbalizzanti hanno di fatto confermato che non costituiva intralcio al traffico, come risulta dallo stesso verbale che contesta, esclusivamente, la sosta sopra le strisce pedonali.
Tali circostanze, connesse a quanto in precedenza affermato in merito alla interpretazione da dare all'art. 159 del d.l.vo 285/1992 e, precisamente che, se l'auto era di intralcio al traffico doveva essere rimossa, cosa invece non fatta, portano a concludere anche che siccome l'auto non è stata rimossa vuol dire che non si trovava in una situazione di intralcio al traffico e, come tale, rientrava nella deroga prevista dall'art. 11 del D.P.R. 503/1996 con conseguente illegittimità del verbale di accertamento.
Si conferma, perciò, la richiesta dell'annullamento del verbale in oggetto.
Risposta ADUC
le motivazione che porta nel suo ricorso appaiono decisamente sensate, dunque le consigliamo di procedere, in caso di diniego del Prefetto, all'impugnazione giudiziale. Tenga presente che per poter commentare una sentenza della cassazione (che e' quello che ci chiede) occorre conoscere approfonditamente il procedimento relativo, cosa che non e' nella nostra disponibilita'. Consideri poi che ogni sentenza della Cassazione va considerata nel contesto del ricorso, quindi solo conoscendo le premesse si puo' ben comprendere in quali casi simili possa essere invocata in giudizio.
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