Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

sospensione mutuo

14 maggio 2013
Domanda 14 maggio 2013
ho un sosttoscritto un mutuo per costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale prima con CREDEM poi uno in sostituzione del precedente con annessa liquidita' per finire i lavori con BNL. il Mutuo e' stato sostituito in data 02/02/2012 e deliberato in data 25/01/2012. Il 31/12/2011 mi moglie ha perso il lavoro ed attualmente ancora e' in stato di disuccupazione(abbiamo 3 figli). Abbiamo richiesto in data 25 Marzo 2013 la sospensione delle rate del mutuo, che non ci e' stata concessa per i seguenti motivi:
- lo stato di disoccupazione di sua moglie e' antecedente alla delibera del mutuo...
-e i suoi redditi sono pari ad euro 25937 ovvero superiori ad i redditi del 2011 che erano pari ad 19136...
Vi chiedo cortesemente se questo declino e' normale, considerando che i redditi di mia moglie erano indispensabili all'erogazione del mutuo, e anche se mia moglie e' stata licenziata in data antecedente l'erogazione del mutuo BNL, comunque lo stesso, e' stato un mutuo erogato in sostituzione del precedente per estinguere in parte il precedente mutuo CREDEM e in parte per ultimare i lavori di costruzione dell'abitazione principale.
In attesa di risposta cordiali saluti
Domenico, da Olevano Romano (RM)

Risposta ADUC
la valutazione del merito creditizio è di competenza della banca ed è un terreno su cui non vale la pena confrontarsi con essa, a meno che non si abbiano degli elementi che oggettivamente dimostrano la impossibilità a pagare regolarmente le rate del mutuo. Ma anche in tal caso è la banca, che a suo insindacabile giudizio può concedere o meno la sospensione. Le consiglio piuttosto di ricorrere al Fondo di Solidarietà del Tesoro operativo dalla fine del 2010 e rifinanziato dal Decreto "Salva Italia" con ulteriori 20 milioni di euro. In sostanza il fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo nell'arco della sospensione. I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione sia concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro. Hanno diritto alla sospensione i disoccupati che hanno perso il lavoro dopo la stipula del contratto e da meno di tre anni dal momento della rischiesta di sospensione. Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. E' necessario compilare i moduli sul sito del Mef (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it).
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
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