Cara ADUC
Smarrimento di Buoni fruttiferi postali cartacei
Domanda
1 aprile 2009
ho sottoscritto nel 2000 a favore di mia figlia un buono fruttifero postale con scadenza 2013.
Ho smarrito il buono durante un trasloco di casa.
Come mi devo comportare con le poste?
Raffaele, da Origgio (VA)
Ho smarrito il buono durante un trasloco di casa.
Come mi devo comportare con le poste?
Raffaele, da Origgio (VA)
Risposta ADUC
in tale situazione applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 e 17 della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ovvero:
" L'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile)-(art. 1); (La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante)-(art. 2); (Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'istituto emittente presso il quale il buono o il libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace)- (art. 3).
L'art. 4 della stessa legge regola l'opposizione dell'eventuale detentore e il successivo art. 5 il termine per l'emissione del duplicato del titolo (nel caso che ci occupa) sottratto. L'articolo 15 regola l'estinzione nei confronti dell'Istituto emittente dei diritti del detentore; l'art. 16 le spese a carico del denunciante o ricorrente e l'art. 17, infine, contiene l'avviso che la falsa denuncia di perdita di buoni o libretti è soggetta alle pene stabilite dal C.P.
" L'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile)-(art. 1); (La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante)-(art. 2); (Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'istituto emittente presso il quale il buono o il libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace)- (art. 3).
L'art. 4 della stessa legge regola l'opposizione dell'eventuale detentore e il successivo art. 5 il termine per l'emissione del duplicato del titolo (nel caso che ci occupa) sottratto. L'articolo 15 regola l'estinzione nei confronti dell'Istituto emittente dei diritti del detentore; l'art. 16 le spese a carico del denunciante o ricorrente e l'art. 17, infine, contiene l'avviso che la falsa denuncia di perdita di buoni o libretti è soggetta alle pene stabilite dal C.P.
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