Cara ADUC
SKY e clausole vessatorie
Domanda
7 marzo 2014
Vi ringrazio per la Vostra risposta di cui al file allegato. Avrei però un chiarimento da chiedervi in merito.
Il 20 Novembre 2013, quando SKY mi ha comunicato la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali con messaggio su decoder (che dopo la lettura si è autoeliminato, nuove condizioni che di fatto hanno avuto decorrenza 11 Dicembre 2013) non ha rispettando il decreto n° 223 del 2006. Mi risulta che il decreto, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, dispone l'obbligo della comunicazione per iscritto con un preavviso minimo di 30 giorni: il messaggio messomi a disposizione non rispondeva a tali requisiti nè il supporto utilizzato da SKY è mai stato da me accettato. Pertanto sono stato costretto per sola colpa di SKY, a causa degli inadempimenti appena descritti, a recedere dal contratto con effetto immediato come da Raccomandata AR inviata a SKY il 21/11/2013. Nella stessa raccomandata avevo revocato a SKY la modalità di pagamento tramite la mia carta di credito, diffidando altresì SKY dal richiedere ulteriori addebiti sulla stessa carta a parte il canone mensile relativo al mese di Novembre 2013.
Si tratta di argomentazioni consistenti? Qualora lo fossero, posso ritenermi non tenuto al pagamento del canone di Dicembre 2013 (=Euro 35,79) in quanto il recesso é dovuto a colpa di SKY- come sopra descritto - ed inoltre non mi risulta di aver accettato le clausole vessatorie delle Condizioni Generali SKY mediante la sottoscrizione specifica delle stesse. Quindi SKY non può applicare né l'art. 11.2 (a titolo di esempio) né tanto meno l'art.11bis (sempre a titolo di esempio) e quindi richiedermi Euro 11,53 per costo operatore che fra l'altro è una penale/spese di chiusura, sotto mentite spoglie, e quindi viola l'art. 10 comma b del decreto Bersani sopra citato.
Ho anche avviato la procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione tramite il CORECOM regionale.
Cosa mi conviene fare?
Grazie ancora e cordiali saluti.
Gianfranco, da Roma (RM)
Il 20 Novembre 2013, quando SKY mi ha comunicato la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali con messaggio su decoder (che dopo la lettura si è autoeliminato, nuove condizioni che di fatto hanno avuto decorrenza 11 Dicembre 2013) non ha rispettando il decreto n° 223 del 2006. Mi risulta che il decreto, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, dispone l'obbligo della comunicazione per iscritto con un preavviso minimo di 30 giorni: il messaggio messomi a disposizione non rispondeva a tali requisiti nè il supporto utilizzato da SKY è mai stato da me accettato. Pertanto sono stato costretto per sola colpa di SKY, a causa degli inadempimenti appena descritti, a recedere dal contratto con effetto immediato come da Raccomandata AR inviata a SKY il 21/11/2013. Nella stessa raccomandata avevo revocato a SKY la modalità di pagamento tramite la mia carta di credito, diffidando altresì SKY dal richiedere ulteriori addebiti sulla stessa carta a parte il canone mensile relativo al mese di Novembre 2013.
Si tratta di argomentazioni consistenti? Qualora lo fossero, posso ritenermi non tenuto al pagamento del canone di Dicembre 2013 (=Euro 35,79) in quanto il recesso é dovuto a colpa di SKY- come sopra descritto - ed inoltre non mi risulta di aver accettato le clausole vessatorie delle Condizioni Generali SKY mediante la sottoscrizione specifica delle stesse. Quindi SKY non può applicare né l'art. 11.2 (a titolo di esempio) né tanto meno l'art.11bis (sempre a titolo di esempio) e quindi richiedermi Euro 11,53 per costo operatore che fra l'altro è una penale/spese di chiusura, sotto mentite spoglie, e quindi viola l'art. 10 comma b del decreto Bersani sopra citato.
Ho anche avviato la procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione tramite il CORECOM regionale.
Cosa mi conviene fare?
Grazie ancora e cordiali saluti.
Gianfranco, da Roma (RM)
Risposta ADUC
il canone di dicembre e' dovuto; quando lei attribuisce al gestore delle responsabilita' contrattuali deve formulare un reclamo formale, a seguito del quale dovranno essere sospesi i relativi pagamenti, in attesa dei dovuti chiarimenti. Decidere di non pagare senza comunicazione formale non e' ammesso.
Le spese di chiusura del servizio (non le penali del decreto Bersani) sono ammesse solo se previste nel contratto, come conseguenza di un recesso.
Con il ricorso al Corecom lei si e' incamminato decisamente sulla strada dell'azione risarcitoria; in questa sede, lei potra' avere l'opportunita' di risolvere definitivamente i suoi vincoli contrattuali, comparando la proposta conciliatoria con le sue aspettative di diritto ed economiche.
Per il prosieguo, legga qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
Le spese di chiusura del servizio (non le penali del decreto Bersani) sono ammesse solo se previste nel contratto, come conseguenza di un recesso.
Con il ricorso al Corecom lei si e' incamminato decisamente sulla strada dell'azione risarcitoria; in questa sede, lei potra' avere l'opportunita' di risolvere definitivamente i suoi vincoli contrattuali, comparando la proposta conciliatoria con le sue aspettative di diritto ed economiche.
Per il prosieguo, legga qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
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