Sabato 6 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Sfratto inquilino

15 luglio 2020
Domanda 15 luglio 2020
Buongiorno, abito a Milano in un immobile di mia proprietà. Sono proprietario anche di un appartamento sito al piano superiore sulla verticale, che è stato dato in locazione ad un extracomunitario, contratto quadriennale registrato in regime di cedolare secca, che lo occupa con la consorte e due figli minori. Ho deciso di mettere in comunicazione al più presto i due immobili e pertanto ho la necessità di sfrattare l'inquilino prima della scadenza del contratto (Maggio 2022). Potreste per favore suggerirmi come muovermi? Grazie e cordiali saluti -
Mario, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
la legge 431 del 1998 prevede che il locatore possa alla scadenza del primo quadriennio evitare che il contratto si rinnovi per gli ulteriori quattro anni. Tale facoltà può essere esercitata solo ed esclusivamente qualora ricorrano determinati motivi espressamente indicati, tra i quali:
– uso personale del locatore: quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale artigianale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; in tali casi il locatore non deve essere proprietario di altre unità immobiliari nello stesso comune dove è ubicato l’immobile oggetto della locazione;
– interventi strutturali: deve sussistere la necessità di procedere a ingenti interventi di manutenzione/ristrutturazione dell’edificio in cui è inserito l’appartamento, o, in casi di immobile sito all’ultimo piano, la determinazione del locatore a sopraelevare a norma di legge; in tali casi deve essere conclamata la necessità di sgomberare l’immobile locato e che il proprietario sia già in possesso delle autorizzazioni/concessioni edilizie per l’esecuzione delle opere;
– mancato utilizzo da parte del conduttore: il locatore può richiedere il rilascio anticipato dell’immobile qualora il conduttore senza giustificato motivo non lo occupi continuativamente;
– vendita dell’immobile: quando il locatore voglia mettere in vendita l’unità locata. In tali casi è richiesto che il locatore non abbia altre proprietà immobiliari ad uso abitativo, oltre a quella adibita a propria abitazione, e deve riconoscere al conduttore il diritto di prelazione.
In presenza di uno dei predetti motivi il locatore può evitare la continuazione del contratto, ma può farlo solo se comunica, con lettera raccomandata da inviarsi almeno sei mesi prima della fine del primo quadriennio, la predetta volontà al conduttore, dovendo altresì indicare specificatamente il motivo della disdetta.
----------------
Ha risposto Smeralda Cappetti: https://www.aduc.it/info/cappetti.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →