Cara ADUC
C.R. Service recupero crediti per Agos
Domanda
29 giugno 2017
Ho una rata Agos insoluta e continuo a ricevere 50 telefonate al giorno dal recupero crediti sul cellulare, a casa, SUL POSTO DI LAVORO, per sapere ha pagato? deve pagare! ho dichiarato che verserò quella rata in data 01/07 mi hanno detto che non è possibile che devo farlo entro oggi di farmi prestare i soldi da qualcuno. Mi sembra assurdo un atteggiamento del genere senza nulla di scritto solo per telefono. C'è un modo per farli smettere di telefonare così tante volte e soprattutto sul posto di lavoro?
Lisa, da Bologna (BO)
Lisa, da Bologna (BO)
Risposta ADUC
Tipici atteggiamenti dei recupero crediti.
Può segnalare la cosa al Garante Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti E' possibile anche considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge. E' anche pratica commerciale scorretta. Faccia una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/consumatore/55-tutela-consumatore/contact-center/5616-come-segnalare.html
Può segnalare la cosa al Garante Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti E' possibile anche considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge. E' anche pratica commerciale scorretta. Faccia una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/consumatore/55-tutela-consumatore/contact-center/5616-come-segnalare.html
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