Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

separazione utenze idriche in condominio

4 luglio 2018
Domanda 4 luglio 2018
Buongiorno,
nel condominio in cui vivo esiste un'unica utenza idrica, situata a bordo strada, nei confronti della quale il gestore idrico della nostra zona emettere regolare fattura. Vi sono poi dei contatori divisionali interni, utili per la ripartizione delle spese della fattura intestata al condominio.
Stante l'esistenza di morosità croniche, che potrebbero costringere il sottoscritto anche a dover anticipare delle somme pur di evitare di incorrere nel distacco dell'utenza idrica, vorrei sapere se è possibile pretendere dal gestore idrico l'opportunità di una separazione della mia utenza dalle altre del condominio, effettuando gli interventi strutturali a nome mio (taglio stradale, sistemazione autoclave in cantina, ecc...)
Carlo, dalla provincia di OR

Risposta ADUC
L’utenza condominiale è quella servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso.
Ai fini degli obblighi descritti in questa scheda (tempi di fatturazione, lettura contatore, standard di qualità, etc.) l’utenza condominiale è equiparata all’utenza singola (utenza finale).
Sulla gestione dell’utenza valgono ovviamente le regole condominiali, sia quelle stabilite dalla legge che quelle, a seconda del caso, stabilite dal regolamento del condominio. Quindi, in generale:
- la ripartizione dei consumi può avvenire da parte dell’amministratore, utilizzando i criteri stabiliti dal regolamento oppure basandosi sui consumi singoli rilevati da contatori installati allo scopo per ogni unità immobiliare. Su scelta del condominio potrebbe essere previsto l’affidamento, per la ripartizione, ad una società terza detta “letturista” che svolge prettamente un compito “contabile” facendo pagare corrispettivi contrattuali per le proprie prestazioni. Nel primo caso il singolo condomino dovrà rifarsi ai conteggi contenuti nei bilanci condominiali, mentre in presenza di società letturista riceverà una bolletta a proprio nome;
- in caso di morosità le regole si complicano rispetto alle utenze singole, considerando che per il gestore l’utenza condominiale è unica mentre in realtà è composta da più utenti. La legge prevede che in termini generali il creditore esterno (in questo caso il gestore dell’acqua) non può rifarsi sui condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver agito verso gli altri, quelli effettivamente morosi. E’ chiaro che in questo senso conta molto il comportamento dell’amministratore che è tenuto a comunicare al gestore i dati dei condomini morosi nonché ad agire contro di loro relativamente al credito condominiale (art.18 Legge 220/2012).
Per quanto riguarda la separazione dal contatore condominiale, si tratta di una innovazione di una parte comune, che va decisa tra i condomini in assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 1120 del cod.civ.
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