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Cara ADUC

separazione utenze idriche in condominio

22 marzo 2018
Domanda 22 marzo 2018
Nel condominio in cui vivo è installato un unico contatore esterno che rifornisce una cisterna, collocata in garage, dalla quale a sua volta si diramano i vari contatori divisionali per i singoli appartamenti, alimentati tramite un impianto autoclave.
Allo stato attuale arriva un'unica fattura condominiale, da ripartire poi in base ai consumi individuali. Tuttavia, al fine di evitare i rischi di morosità, vorremmo trovare un modo per far sì che il gestore idrico (in Sardegna, la società Abbanoa) fatturi ai singoli utenti, e non al condominio. Mi interessa sapere, pertanto, se legalmente esistono degli strumenti per obbligare il gestore ad impostare un simile sistema di fatturazione.
Carlo, da Oristano (OR)

Risposta ADUC
Sulla gestione dell’utenza valgono ovviamente le regole condominiali, sia quelle stabilite dalla legge che quelle, a seconda del caso, stabilite dal regolamento del condominio. Quindi, in generale:
- la ripartizione dei consumi può avvenire da parte dell’amministratore, utilizzando i criteri stabiliti dal regolamento oppure basandosi sui consumi singoli rilevati da contatori installati allo scopo per ogni unità immobiliare. Su scelta del condominio potrebbe essere previsto l’affidamento, per la ripartizione, ad una società terza detta “letturista” che svolge prettamente un compito “contabile” facendo pagare corrispettivi contrattuali per le proprie prestazioni. Nel primo caso il singolo condomino dovrà rifarsi ai conteggi contenuti nei bilanci condominiali, mentre in presenza di società letturista riceverà una bolletta a proprio nome;
- in caso di morosità le regole si complicano rispetto alle utenze singole, considerando che per il gestore l’utenza condominiale è unica mentre in realtà è composta da più utenti. La legge prevede che in termini generali il creditore esterno (in questo caso il gestore dell’acqua) non può rifarsi sui condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver agito verso gli altri, quelli effettivamente morosi. E’ chiaro che in questo senso conta molto il comportamento dell’amministratore che è tenuto a comunicare al gestore i dati dei condomini morosi nonché ad agire contro di loro relativamente al credito condominiale (art.18 Legge 220/2012). Questi obblighi dell’amministratore valgono teoricamente anche quando c’e’ di mezzo una società letturista, pur se queste non sono in alcun modo coinvolte dalla legge stessa. In questi casi la questione pratica si complica molto, perché spesso la società letturista non collabora né con l’amministratore né col gestore, ed addirittura non versa il dovuto al gestore finché non hanno pagato tutti i condomini (cosa che rende tutto il condominio moroso, nei fatti). Stante il fatto che è l’amministratore che dovrebbe intervenire ed agire per risolvere tutti questi problemi, ogni caso va valutato singolarmente per capire come agire.
Per il cambio del contatore si procede come per la voltura.
Per ottenere la lettura dei contatori individuali occorre una delibera assembleare apposita, che va inserita poi nella richiesta al gestore.
In caso di risposta negativa o se non arriva risposta entro 50 giorni, qui come presentare istanza di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):
http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
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