Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Sentenza errata

5 marzo 2008
Domanda 5 marzo 2008
Cara aduc, ti scrivo perche' una sentenza a parer mio errata mi sta cambiando la vita.
Qualche anno fa ho acquistato un piccolo fondo con bagno e cucina tutto ristrutturato con mille idee per il suo utilizzo. Fatto il preliminare con relazione tecnica del geom. del venditore che dichiara tutto in regola scopro invece che il bagno e la cucina sono abusivi. Soltanto ora il tempo perso per le varie udienze sempre rinviate mi soffermo sul fatto che il giudice incarica un suo tecnico di fiducia (un architetto) di fare luce visto che i geometri mio e del venditore erano in totale disaccordo sulla regolarita' di bagno e cucina. Per mia fortuna anche il ctu li definisce abusivi e anzi definisce tale anche il fondo intero per un frazionamento fatto e respinto pero' dal comune e considera il bene non commerciabile. A questo punto consegnate le memorie il giudice si ritira dicendo che ha elementi sufficienti nonostante il venditore continui a sollevare problemi verso la relazione del ctu. Sono passati circa 5 anni e io sono fuori di oltre ¤ 60000,00 tra il preliminare e varie spese ma ben speranzoso. Oggi il giudice emette sentenza decidendo che le cose abusive le posso demolire e che mi devo tenere il fondo cosi come e' e devo pagare circa ¤ 35000,00 di spese legali mie, avversarie e di processo. Ma come fa un giudice ad andare contro il suo tecnico di fiducia il quale definiva il bene addirittura non commerciabile? L'avvocato mi dice che per l'appello ci vorranno anni e che intanto dovro' pagare le spese per non incorrere in pignoramenti (ho la casa dove vivo di proprieta'). Come e' possibile? Si puo' denunciare questo a qualcuno? Dove trovo i soldi da pagare? Sono disposto ad andare anche in televisione. Datemi qualche consiglio vi prego.
Mario, da Campi Bisenzio (FI)

Risposta ADUC
il modo per contestare le sentenze e' impugnarle di fronte al giudice dell'appello, al quale puo' chiedere la sospensione dell'esecutivita' della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.).
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