Cara ADUC
segnalazione
Domanda
5 gennaio 2016
Spett.le Aduc vorrei far presente un quesito che mi sono posta in merito alle
erogazioni per il sostegno degli affitti alle fasce più deboli. avendo locato un mia
proprietà e sono incorsa in mancati rientri economici con conseguente ricorsi al
giudice ecc. mi chiedo come possa l'inquilino moroso LICENZIATOSI dal suo posto di
lavoro, beneficiare della legge sulla morosità inconsapevole. inoltre la legge a mia
modesta interpretazione recita che "nel MENTRE della locazione si è aiutati, per
riduzione delle ore di lavoro o perdita di lavoro". come mai i comuni danno già dal
primo mese di locazioni rimborsi in tal senso? ed il contratto di locazione può
risultare nullo o essere invalidato considerato che nel momento della stipula forse si
è incorso nella mancata buonafede per quanto sopra descritto? potete spiegarmi
gentilmente se sto sbagliando ad interpretare tale legge? ringrazio
Giuditt, da Fabrica Di Roma (VT)
Giuditt, da Fabrica Di Roma (VT)
Risposta ADUC
il fondo per la morosità incolpevole può essere utilizzato esclusivamente nei seguenti casi:
- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Pertanto, se il suo inquilino ha subito una perdita di reddito dovuta a sue spontanee dimissioni, non avrà diritto ad accedere al fondo perché la sua morosità non potrà essere considerata incolpevole. Inoltre, non può essere incolpevole se al momento della stipula del contratto l'inquilino era già stato licenziato o informato del licenziamento (la causa di perdita di reddito deve infatti essere sopravvenuta, ovvero successiva alla stipula del contratto di locazione).
Tenga però presente che oltre al fondo per le morosità incolpevoli, esiste anche un altro tipo di sussidio alla locazione (cd. contributo affitti). I due tipi di contributi non vanno confusi. Se il fondo per la morosità incolpevole interviene quando si verifica una situazione di morosità, il contributo affitti è invece assegnato per la durata della locazione a persone con reddito basso e in possesso di alcuni requisiti. Forse è questo secondo contributo di cui gode il suo inquilino o comunque quello a cui lei fa riferimento quando parla di pagamento già dal primo mese.
- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Pertanto, se il suo inquilino ha subito una perdita di reddito dovuta a sue spontanee dimissioni, non avrà diritto ad accedere al fondo perché la sua morosità non potrà essere considerata incolpevole. Inoltre, non può essere incolpevole se al momento della stipula del contratto l'inquilino era già stato licenziato o informato del licenziamento (la causa di perdita di reddito deve infatti essere sopravvenuta, ovvero successiva alla stipula del contratto di locazione).
Tenga però presente che oltre al fondo per le morosità incolpevoli, esiste anche un altro tipo di sussidio alla locazione (cd. contributo affitti). I due tipi di contributi non vanno confusi. Se il fondo per la morosità incolpevole interviene quando si verifica una situazione di morosità, il contributo affitti è invece assegnato per la durata della locazione a persone con reddito basso e in possesso di alcuni requisiti. Forse è questo secondo contributo di cui gode il suo inquilino o comunque quello a cui lei fa riferimento quando parla di pagamento già dal primo mese.
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