Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

scosse di corrente nel lavello della cucina!

17 febbraio 2015
Domanda 17 febbraio 2015
Sono l'affittuaria di un appartamento con problemi di muffa in camera da letto, ho allertato il proprietario che mi dice che è un problema condominiale e che lui non può fare niente... so che non posso interrompere il pagamento dell'affitto ma...posso chiedere che mi abbassi l'affitto??? quale mezzo usare? ho un contratto 4+4 registrato con una parte in nero.. per tutelarmi voglio esporre denuncia... come devo procedere?
Bene, non bastava la quota in nero sul contratto d'affitto, la porta corazzata che non funzionava bene,il problema per il termostato dei riscaldamenti,l'umido e la muffa in camera da letto... dulcis in fundo nel lavandino della cucina
prendo la corrente! Si, se sono priva di pantofole prendo la corrente, faccio controllare l'impianto a mie spese, viene redatta una relazione da operaio specializzato...manca il filo della massa a terra! Impianto obsoleto! Chiamo il proprietario e faccio tutto presente e sapete cosa mi risponde? Signora stia tranquilla che l'impianto è a norma CEE è le do' la mia parola d'onore che è tutto a posto,ma...non ha la documentazione dell'impianto a norma CEE. Ora chiedo... questo proprietario è da denunciare o no? Cosa me ne faccio della sua parola d'onore??? Io voglio vedere nero su bianco! Accetto consigli su come fare a denunciarlo visto che pure la S.U.N.I.A. non si prodiga per denunciarlo... ma solo a fare lettere per smuoverlo per fare i lavori ma lui se ne frega! Ci vuole una scossa fortissima!!!
Giuseppa, da Messina (ME)

Risposta ADUC
l'art. 1578 del codice civile stabilisce che in presenza di vizi della cosa locata il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, e, trattandosi nel suo caso di vizi che espongono a serio pericolo la salute del conduttore, l'art. 1580 consente la risoluzione del contratto.
Può procedere contestando formalmente i vizi al proprietario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, formulando le sue richieste (messa in sicurezza dei locali, oppure risoluzione del contratto con restituzione delle spese sostenute per controllare gli impianti, risarcimento dei danni).
Se non dovesse riuscire a raggiungere un accordo col proprietario, la materia è soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5, D. Lgs. n. 28 del 2010, da svolgersi presso gli organismi di mediazione indicati sul sito del Ministero della Giustizia o dinnanzi ad un avvocato http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp?previsiousPage=mg_14_7
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