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Cara ADUC

Rsa/case protette

28 maggio 2008
Domanda 28 maggio 2008
salve,i miei zii pensionati hanno 2 figli affetti da schizofrenia grave.
il primo sta a casa con loro e percepisce l'indennità di accompagnamento
l'altro è ricoverato dal 1990 in una struttura in provincia di cosenza. all'atto del ricovero ha pagato 1.500.000 in lire e nel modulo c'era scritto totale a carico della regione calabria
ogni anno gli viene richiesto l'isee relativo al figlio ricoverato.
quest'ultimo è titolare di assegno di invalidità civile (248,00 euro) ma non di accompagnamento!
ad oggi non ha mai versato retta, ma a febbraio del 2008 gli è arrivata una lettera di diffida a versare 4.000,00 euro per gli anni dal 2002 al 2006 e con avviso che a breve gli diranno quanto pagare per il 2007 e a seguire-
deve pagare?
il figlio ricoverato percepisce solo l'invalidità e non possiede altro.
la sua invalidità è utilizzata dai genitori per lui: vestiario, sigarette e altro che ha bisogno
GRAZIE
Da Lamezia Terme (CZ)

Risposta ADUC
l'eventuale compartercipazione del disabile alle spese di ricovero del 30% che spettano al Comune (il 70% lo paga lo Stato), dipende dal valore del suo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Da detto valore sono escluse sia l'indennità di accompagnamento e la pensione sociale. Ragione per la quale risultando zero tale valore il figlio di suo zio non deve pagare assolutamente niente a questo proposito la normativa di riferimento che vale per anziani e disabili è la seguente:
IMPIANTO NORMATIVO RICOVERI RSA
le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia: la Carta Costituzionale, le leggi dello Stato, le leggi regionali, in ultimo i Regolamenti comunali. Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono;
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge come recita l' Art. 23 della Costituzione: ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
Al riguardo si segnala i seguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria che confermano la validità di quanto affermato:
-sentenza Giudice di Pace di Bologna n° 3598 del 13 aprile 20006, depositata il 12 ottobre 06;
- sentenza n° 42 del TAR Sicilia, sezione di Catania del 6 dicembre 2006, depositata l'11 gennaio 2007;
- ordinanza del TAR della Toscana n° 733 del 6 settembre 2007, depositata il 7 settembre 2007;
- ordinanza del TAR delle Marche n° 521 del 18 settembre 2007;
- sentenza del TAR della Lombardia n° 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata il 7 febbraio 2008;
- sentenza del Tribunale di Lucca n° 174/08 del 13 ottobre 2007, depositata il 7 febbraio 2008
- ordinanza del TAR della Toscana n° 43 del 4 gennaio 2008, depositata il 7 gennaio 2008;
- ordinanza del TAR della Toscana n° 291 del 12 marzo 2008, depositata il 13 marzo del 2008;
- sentenza del TAR della Lombardia n° 303 del 2008
- sentenza del TAR di Brescia n.° 350 del 2.4.2008
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Gianfranco Mannini
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