Cara ADUC
RSA in Abruzzo - i nuovi decreti del Commissario ad acta
Domanda
21 ottobre 2014
A nome di molte famiglie mi rivolgo a codesta spett.Associazione per la richiesta di parere sulle due delibere della Corte Costituzionale, n 296 e n? 297 del 19 dicembre 2012 rilasciate all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14,co.2 lett. c) della legge della Regione Toscana del 18 dic. 2008,n 66,promosso dal TAR locale e la impugnazione dell'art.5 del d.l.2011,n 201 ad opera della Regione Veneta che ha chiesto alla Corte delle leggi di dichiarare la illegittimita' di varie norme del d.l. 6 dic.2011,n 201.Alla luce di queste due sentenze la Corte ha riconosciuto che dopo la riforma del titolo V della Costituzione "tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e a pagamento,o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita,escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario" rientrano nel piu' generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza residuale delle Regioni.
Alla luce,quindi,delle sentenze della Corte l'amministrazione potra' richiedere un livello di compartecipazione commisurato alla capacita' economica del soggetto e/o,in mancanza, al soggetto "tenuto agli alimenti" ex art. 433 e seg. c.c.?
Le due delibere hanno riformato il contenuto della vostra ampia ed esaustiva relazione illustrata dinanzi alla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e efficienza del SSn sulla"inchiesta sulle strutture socio-sanitarie per il ricovero e l'assistenza degli anziani" e aggiungo, per analogia, dei disabili gravi non autosufficienti?
Si da il caso che la Regione Abruzzo ha emanato un decreto del Commissario ad acta n 91 del 13 agosto 2014, modificato con decreto 104 e 105 del settembre 2014 che impone alle famiglie dei ricoverati nelle strutture RA la quota di compartecipazione del 50% per gli anziani non autosufficienti e del 60% per i disabili psichici, fisici e sensoriali.
Il Consiglio regionale in seduta straordinaria del 30 settembre 2014 ha affrontato il problema della compartecipazione per le prestazioni riabilitative a favore di disabili ed anziani non autosufficienti con esito positivo per cui si spera che dal 1 ottobre le recuperate risorse regionali serviranno a far fronte alla quota di compartecipazione, tale da garantire la gratuita' delle prestazioni riabilitative per le fasce di reddito piu' basse e rendendo possibile la contribuzione diretta dei comuni, quanto affermato dall'assessore alla sanita'. Stante la vostra competenza ed esperienza su problematiche cosi' complesse, chiedo, anche a nome delle famiglie, come comportarsi nella eventualita' che le stesse siano chiamate ad una compartecipazione di retta del congiunto ricoverato.
Ringrazio e, nell'attesa, saluto distintamente.
Alla luce,quindi,delle sentenze della Corte l'amministrazione potra' richiedere un livello di compartecipazione commisurato alla capacita' economica del soggetto e/o,in mancanza, al soggetto "tenuto agli alimenti" ex art. 433 e seg. c.c.?
Le due delibere hanno riformato il contenuto della vostra ampia ed esaustiva relazione illustrata dinanzi alla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e efficienza del SSn sulla"inchiesta sulle strutture socio-sanitarie per il ricovero e l'assistenza degli anziani" e aggiungo, per analogia, dei disabili gravi non autosufficienti?
Si da il caso che la Regione Abruzzo ha emanato un decreto del Commissario ad acta n 91 del 13 agosto 2014, modificato con decreto 104 e 105 del settembre 2014 che impone alle famiglie dei ricoverati nelle strutture RA la quota di compartecipazione del 50% per gli anziani non autosufficienti e del 60% per i disabili psichici, fisici e sensoriali.
Il Consiglio regionale in seduta straordinaria del 30 settembre 2014 ha affrontato il problema della compartecipazione per le prestazioni riabilitative a favore di disabili ed anziani non autosufficienti con esito positivo per cui si spera che dal 1 ottobre le recuperate risorse regionali serviranno a far fronte alla quota di compartecipazione, tale da garantire la gratuita' delle prestazioni riabilitative per le fasce di reddito piu' basse e rendendo possibile la contribuzione diretta dei comuni, quanto affermato dall'assessore alla sanita'. Stante la vostra competenza ed esperienza su problematiche cosi' complesse, chiedo, anche a nome delle famiglie, come comportarsi nella eventualita' che le stesse siano chiamate ad una compartecipazione di retta del congiunto ricoverato.
Ringrazio e, nell'attesa, saluto distintamente.
Risposta ADUC
Il tema del pagamento della quota sociale per degenza in RSA pone due problemi, il primo relativo ai redditi da utilizzare nel computo della quota stessa, il secondo relativo a chi debba pagare tale quota una volta individuata.
La sentenza che ha citato affronta il primo dei due problemi, stabilendo che (data la mancata emanazione del dpcm e data la mancata individuazione a livello nazionale dei Liveas) e' corretto che una regione determini la quota sociale includendo i redditi dei figli, anche se non conviventi. Tale sentenza, che abbiamo ampiamente criticato (si vedano gli articoli pubblicati a questi link:
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rette+rsa+corte+costituzionale+valida+legge+regione_20989.php e http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rsa+sentenza+corte+costituzionale+questioni_21099.php) e' in ogni caso oggi superata dal successivo decreto ISEE che taglia la testa al toro e a livello nazionale include i figli nel computo dei redditi (qui l'articolo sul tema, per approfondimenti: http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rsa+nuovo+isee+determinazione+della+quota+sociale_22012.php).
L'altro problema attiene a chi (se l'utente del servizio, la famiglia o il comune) debba pagare la quota sociale una volta determinata.
Nei decreti del Commissario ad acta da lei citati (in particolare nei decreti n. 104 e 105) pare che effettivamente la normativa regionale venga uniformata a quella nazionale, con riferimento alle percentuali di finanziamento dei servizi da parte di servizio sanitario e Comuni/utente, e in nessuna parte di questi decreti viene imposto ai familiari il pagamento della quota sociale, ne' in via diretta ne' in quanto tenuti agli alimenti.
Cio' vuol dire che se pure la quota sociale viene individuata secondo una percentuale x e sulla base dei redditi di tre anziche' un soggetto, tenuto al pagamento sara' in ogni caso l'utente del servizio, non i familiari. Le suggeriamo di leggere, espressamente su questo punto, questo approfondimento:
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rette+residenze+sanitarie+assistenziali+nuovo+isee_22158.php
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Ha risposto Emmanuela Bertucci: https://www.aduc.it/info/bertucci.php
La sentenza che ha citato affronta il primo dei due problemi, stabilendo che (data la mancata emanazione del dpcm e data la mancata individuazione a livello nazionale dei Liveas) e' corretto che una regione determini la quota sociale includendo i redditi dei figli, anche se non conviventi. Tale sentenza, che abbiamo ampiamente criticato (si vedano gli articoli pubblicati a questi link:
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rette+rsa+corte+costituzionale+valida+legge+regione_20989.php e http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rsa+sentenza+corte+costituzionale+questioni_21099.php) e' in ogni caso oggi superata dal successivo decreto ISEE che taglia la testa al toro e a livello nazionale include i figli nel computo dei redditi (qui l'articolo sul tema, per approfondimenti: http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rsa+nuovo+isee+determinazione+della+quota+sociale_22012.php).
L'altro problema attiene a chi (se l'utente del servizio, la famiglia o il comune) debba pagare la quota sociale una volta determinata.
Nei decreti del Commissario ad acta da lei citati (in particolare nei decreti n. 104 e 105) pare che effettivamente la normativa regionale venga uniformata a quella nazionale, con riferimento alle percentuali di finanziamento dei servizi da parte di servizio sanitario e Comuni/utente, e in nessuna parte di questi decreti viene imposto ai familiari il pagamento della quota sociale, ne' in via diretta ne' in quanto tenuti agli alimenti.
Cio' vuol dire che se pure la quota sociale viene individuata secondo una percentuale x e sulla base dei redditi di tre anziche' un soggetto, tenuto al pagamento sara' in ogni caso l'utente del servizio, non i familiari. Le suggeriamo di leggere, espressamente su questo punto, questo approfondimento:
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rette+residenze+sanitarie+assistenziali+nuovo+isee_22158.php
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Ha risposto Emmanuela Bertucci: https://www.aduc.it/info/bertucci.php
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