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Cara ADUC

Ritardo volo oltre le 5 ore - richiesta rimborso secondo la carta dei diritti del passeggero

26 novembre 2008
Domanda 26 novembre 2008
Buonasera!
Lo scorso aprile mi sono recato ad Istanbul con una compagnia low-cost. Il volo di ritorno ha subito ben 2 cambi operativi che la compagnia aerea si é premurata di comunicare a mezzo posta elettronica. La prima comunicazione é avvenuta 24 ore dopo la mia prenotazione: partenza alle 15.10 spostata alle 20.30. La seconda comunicazione mi é arrivata il giorno stesso della partenza: volo spostato dalle 20.30 alle 02.00 del giorno successivo.
Per motivi di lavoro e di salute non ho potuto accettare di ritardare la partenza ed arrivare nel cuore della notte a Bergamo ed ho dovuto acquistare un nuovo passaggio aereo su Malpensa. Per raggiungere Bergamo, dove avevo l'automobile, ho dovuto noleggiare un veicolo.
Il giorno stesso ho informato di questo la linea aerea tramite il sito web ed ho richiesto di essere contattato. Ad oggi non ho avuto riscontro.
Secondo la Carta dei diritti del passeggero, qualora il ritardo è di almeno 5 ore, al passeggero è offerta la scelta tra:
- il rimborso entro 7 giorni e una compensazione pecuniaria pari a:
a/ 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari a 1500 km
b/ 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3000 km
c/ 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a o b
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile
- l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili non appena possibile
- l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizione di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti
- qualora una città o regione sia servita da più aeroporto ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore operativo.
Nel mio caso avrei quindi potuto scegliere il rimborso del passaggio aereo da Istanbul a Bergamo e la compensazione pecuniaria di 600 euro.
La mia interpretazione é corretta? Sono ancora in tempo a richiedere il rimborso?
Cordialità!
Antonio, da Trento (TN)

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