Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Ritardata surroga

18 giugno 2011
Domanda 18 giugno 2011
Tramite Mutuionline a febbraio 2010 ho richiesto la surroga del mio mutuo. L'incontro con la nuova Banca c'è stato il 07 marzo 2011 e, dopo perizia ed integrazioni di documenti, soltanto in data odierna (07.06.2011) è stato richiesto il conteggio estintivo alla vecchia Banca per la stipula del nuovo atto che, salvo imprevisti, dovrebbe esserci il 10.06.2011. Per mia sfortuna, a parte alcune email scambiate con la nuova banca, non ho nessun documento di appoggio... ricordo di aver firmato qualcosa in banca al primo incontro ed in data odierna ho sottoscritto la richiesta del conteggio estintivo. Solo oggi sono venuto a conoscenza di penali per ritardi nella surroga e pertanto il mio quesito è: Posso inoltrare, a surroga avvenuta, una richiesta di rimborso per ritardo nella stipula e, nel caso questo fosse possibile, come faccio a dimostrare le date essendo in possesso solo della documentazione ricevuta da Mutuionline?? Spero in una vostra risposta in merito alla presente e vi auguro buon lavoro.
Cordialità
Salvatore, da Mirabello Sannitico (CB)

Risposta ADUC
se va a rogito il 10 giugno i contatti fra la nuova banca e la vecchia banca sono avvenuti senz'altro molto prima del 7 giugno. A tal proposito lei non deve dimostrare quando la banca ha avuto i primi contatti con la vecchia banca per chiedere l'applicazione di eventuale penale, deve invece formalmente fare richiesta di pagamento della penale alla vecchia banca per ritardata surroga; la mandi per conoscenza anche all'Antitrust. La penale è prevista dal comma 3 del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 che così recita: "Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.». Faccia richiesta per iscritto con raccomandata avviso di ricevimento.
Ha risposto Roberto Cappiello
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