Cara ADUC
Risposta dell'Agenzia delle Entrate sull'interpello Canone RAI
Domanda
6 settembre 2008
Salve, ho utilizzato il vostro modulo per l'interpello all'Agenzia delle Entrate per l'esenzione dal pagamento del canone RAI, inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Io posseggo i seguenti dispositivi: computer con collegamento internet tipo Adsl, macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video, videocamera digitale con display.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate, pervenutami via email, è la seguente (a causa della lunghezza devo dividerla in due invii):
QUESITO
Il sig. xxxxxxx ha ricevuto in data 29/04/08 la richiesta di pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni
Il Regio decreto - legge 246/1938 prevede il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni laddove in possesso di un "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni".
In data 08/03/2007 l'Aduc ha condotto una indagine, chiamando più volte il servizio "rispondi Rai", l'Agenzia delle Entrate,il Ministero delle Finanze e le sedi regionali Rai. Da quest'indagine non è emersa una risposta chiara e certa: alcuni operatori invitavano a pagare il canone anche per il possesso del solo computer, altri sostenevano la necessità di pagare tale tassa solo ed esclusivamente per un apparecchio televisivo. Sull'argomento sono state depositate quattro interrogazioni parlamentari ai Ministri delle Comunicazioni e dell'Economia a delle Finanze, interrogazioni che non hanno ancora ricevuto alcuna risposta.
L'istante chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento Tv ex Regio decreto -legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi di cui l'istante è in possesso: computer con collegamento internet tipo Adsl; macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video; videocamera digitale con display.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. televisione) siano soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello è inammissibile. Non ha carattere preventivo, perché relativo ad una norma già applicata al caso concreto. Non ricorrono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 1, commi 1 e 2 del D.M. 26/04/01, n. 209 e sono esclusi gli effetti di cui al successivo comma 5.
Il parere in merito al quesito proposto è riconducibile, in definitiva, al più generale ambito della consulenza giuridica, disciplinata dalla circolare n. 99 del 18/05/00.
Tanto premesso, con risoluzione n. 102 del 19/03/08, rintracciabile sul sito www.agenziaentrate.it in Documentazione economica e tributaria, ed alla quale si effettua integrale rinvio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha fornito risposta ad una consulenza giuridica prodotta dall'ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori -, relativa alla problematica oggetto del quesito.
Nel dettaglio la risoluzione ha evidenziato che in base alla disposizione recata dall'articolo 1 del RDL 21/02/38, n. 246, il detentore di "(.) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (.)". A tale proposito ha richiamato i principi enucleati dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24010 del 20/11/07.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che "(.) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (.), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto tra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico.(.)."
La Consulta, tra l'altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come "imposta" e non come "tassa" (vd. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2003).
Sull'argomento in trattazione intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione - SS.UU. del 20/11/07, n. 24010)
Per quanto attiene, invece, l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone Rai, la risoluzione del 19/03/08 n. 102 osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 248/2002, sopra citata, ha precisato che : "non è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi le riceva eventualmente con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità, di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno
le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole".
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo si fa presente, come sottolineato dalla risoluzione n. 102/2008, che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. La Risoluzione 102/08 evidenzia che al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo alla problematica in trattazione.
............................
Come mi devo comportare in conseguenza a questa risposta?
Cordiali Saluti
Nicola, da Rovereto (TN)
Io posseggo i seguenti dispositivi: computer con collegamento internet tipo Adsl, macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video, videocamera digitale con display.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate, pervenutami via email, è la seguente (a causa della lunghezza devo dividerla in due invii):
QUESITO
Il sig. xxxxxxx ha ricevuto in data 29/04/08 la richiesta di pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni
Il Regio decreto - legge 246/1938 prevede il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni laddove in possesso di un "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni".
In data 08/03/2007 l'Aduc ha condotto una indagine, chiamando più volte il servizio "rispondi Rai", l'Agenzia delle Entrate,il Ministero delle Finanze e le sedi regionali Rai. Da quest'indagine non è emersa una risposta chiara e certa: alcuni operatori invitavano a pagare il canone anche per il possesso del solo computer, altri sostenevano la necessità di pagare tale tassa solo ed esclusivamente per un apparecchio televisivo. Sull'argomento sono state depositate quattro interrogazioni parlamentari ai Ministri delle Comunicazioni e dell'Economia a delle Finanze, interrogazioni che non hanno ancora ricevuto alcuna risposta.
L'istante chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento Tv ex Regio decreto -legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi di cui l'istante è in possesso: computer con collegamento internet tipo Adsl; macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video; videocamera digitale con display.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. televisione) siano soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello è inammissibile. Non ha carattere preventivo, perché relativo ad una norma già applicata al caso concreto. Non ricorrono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 1, commi 1 e 2 del D.M. 26/04/01, n. 209 e sono esclusi gli effetti di cui al successivo comma 5.
Il parere in merito al quesito proposto è riconducibile, in definitiva, al più generale ambito della consulenza giuridica, disciplinata dalla circolare n. 99 del 18/05/00.
Tanto premesso, con risoluzione n. 102 del 19/03/08, rintracciabile sul sito www.agenziaentrate.it in Documentazione economica e tributaria, ed alla quale si effettua integrale rinvio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha fornito risposta ad una consulenza giuridica prodotta dall'ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori -, relativa alla problematica oggetto del quesito.
Nel dettaglio la risoluzione ha evidenziato che in base alla disposizione recata dall'articolo 1 del RDL 21/02/38, n. 246, il detentore di "(.) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (.)". A tale proposito ha richiamato i principi enucleati dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24010 del 20/11/07.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che "(.) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (.), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto tra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico.(.)."
La Consulta, tra l'altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come "imposta" e non come "tassa" (vd. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2003).
Sull'argomento in trattazione intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione - SS.UU. del 20/11/07, n. 24010)
Per quanto attiene, invece, l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone Rai, la risoluzione del 19/03/08 n. 102 osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 248/2002, sopra citata, ha precisato che : "non è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi le riceva eventualmente con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità, di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno
le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole".
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo si fa presente, come sottolineato dalla risoluzione n. 102/2008, che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. La Risoluzione 102/08 evidenzia che al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo alla problematica in trattazione.
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Come mi devo comportare in conseguenza a questa risposta?
Cordiali Saluti
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