Cara ADUC
Riscossione sanzioni amministrative
Domanda
24 gennaio 2008
Cara Aduc,
ho ricevuto una ingiunzione di pagamento (non una cartella esattoriale!) per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria e sono combattuta se impugnarla oppure no.
Infatti mi sembra che la procedura seguita sia stata illegittima per i seguenti motivi:
1) si legge sulla ingiunzione che questa sarebbe stata emessa sulla base di un verbale del 2004 che io non avrei nè pagato nè impugnato: invece io ho presentato regolare ricorso prefettizio che però mi è stato respinto ingiungendomi di pagare il doppio della sanzione originaria. A questo punto il titolo per agire non dovrebbe essere (ai sensi del 204 c.d.s.) l'ordinanza ingiunzione anzichè il verbale?
2) per la riscossione della sanzione di che trattasi l'ente cui si è affidato il Comune sta seguendo la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, ma tale procedura è ancora oggi ammessa per la riscossione delle sanzioni amministrative? Soprattutto dopo la riforma del 2006 che ha affidato la riscossione delle sanzioni alla società Riscossione s.p.a. ed a quelle da questa partecipate (tra cui non mi pare di avere trovato quella che sta agendo nel mio caso) e dopo l'emendamento alla Finanziaria 2008 che accorcia i tempi di prescrizione della notifica della cartella esattoriale, non si dovrebbe ritenere che l'unico sistema per riscuotere coattivamente le sanzioni amministrative è il ruolo?
3) è lecito che mi abbiano applicato una maggiorazione di ? 137,50 senza meglio specificare a cosa è dovuta ed il periodo a cui si riferisce? Ai sensi dell'art. 204 c.d.s. che afferma testualmente che l'ordinanza ingiunzione prefettizia è titolo esecutivo per la sanzione e le spese del procedimento, non si deve ritenere implicitamente abrogato l'art. 27 della legge n. 689/1981?
4) l'ingiunzione di pagamento mi è stata mandata tramite raccomandata a/r (e non tramite ufficiali giudiziari) ma l'art. 2 del R.D. 639/1910 dispone espressamente che questa vada notificata nelle forme previste dal codice di procedura civile (e perciò tramite ufficiali giudiziari), tra l'altro essa è stata ricevuta da mia moglie e non mi è stata mandata la seconda raccomandata per avvisarmi.
Tra pochi giorni mi scadrà il termine di trenta giorni per proporre l'eventuale opposizione e sono sinceramente combattuta visto che, come ho già detto, la procedura seguita mi sembra illegittima. Potreste per favore darmi un Vostro parere?
Nell'attesa di cortese e sollecito riscontro Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e Vi porgo distinti saluti.
Antonella, da Genova (GE)
ho ricevuto una ingiunzione di pagamento (non una cartella esattoriale!) per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria e sono combattuta se impugnarla oppure no.
Infatti mi sembra che la procedura seguita sia stata illegittima per i seguenti motivi:
1) si legge sulla ingiunzione che questa sarebbe stata emessa sulla base di un verbale del 2004 che io non avrei nè pagato nè impugnato: invece io ho presentato regolare ricorso prefettizio che però mi è stato respinto ingiungendomi di pagare il doppio della sanzione originaria. A questo punto il titolo per agire non dovrebbe essere (ai sensi del 204 c.d.s.) l'ordinanza ingiunzione anzichè il verbale?
2) per la riscossione della sanzione di che trattasi l'ente cui si è affidato il Comune sta seguendo la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, ma tale procedura è ancora oggi ammessa per la riscossione delle sanzioni amministrative? Soprattutto dopo la riforma del 2006 che ha affidato la riscossione delle sanzioni alla società Riscossione s.p.a. ed a quelle da questa partecipate (tra cui non mi pare di avere trovato quella che sta agendo nel mio caso) e dopo l'emendamento alla Finanziaria 2008 che accorcia i tempi di prescrizione della notifica della cartella esattoriale, non si dovrebbe ritenere che l'unico sistema per riscuotere coattivamente le sanzioni amministrative è il ruolo?
3) è lecito che mi abbiano applicato una maggiorazione di ? 137,50 senza meglio specificare a cosa è dovuta ed il periodo a cui si riferisce? Ai sensi dell'art. 204 c.d.s. che afferma testualmente che l'ordinanza ingiunzione prefettizia è titolo esecutivo per la sanzione e le spese del procedimento, non si deve ritenere implicitamente abrogato l'art. 27 della legge n. 689/1981?
4) l'ingiunzione di pagamento mi è stata mandata tramite raccomandata a/r (e non tramite ufficiali giudiziari) ma l'art. 2 del R.D. 639/1910 dispone espressamente che questa vada notificata nelle forme previste dal codice di procedura civile (e perciò tramite ufficiali giudiziari), tra l'altro essa è stata ricevuta da mia moglie e non mi è stata mandata la seconda raccomandata per avvisarmi.
Tra pochi giorni mi scadrà il termine di trenta giorni per proporre l'eventuale opposizione e sono sinceramente combattuta visto che, come ho già detto, la procedura seguita mi sembra illegittima. Potreste per favore darmi un Vostro parere?
Nell'attesa di cortese e sollecito riscontro Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e Vi porgo distinti saluti.
Antonella, da Genova (GE)
Risposta ADUC
1 - se lei non aveva pagato dopo aver perso il ricorso al prefetto, l'ordinanza ingiunzione e' il minimo che le poteva arrivare.
2 - le norme della Finanziaria 2008 non riguardano il suo caso. Per il resto ci sembra nei termini.
3 - si faccia specificare meglio a cosa si riferisce questa maggiorazione.
4 - va bene anche la raccomandata A/R che, se ricevuta da chi ha aperto la porta a casa sua, l'ha accettata per lei. La seconda raccomandata non esiste, ma esiste un secondo avviso quando la raccomandata non viene consegnata per assenza del destinatario, che non e' il suo caso.
2 - le norme della Finanziaria 2008 non riguardano il suo caso. Per il resto ci sembra nei termini.
3 - si faccia specificare meglio a cosa si riferisce questa maggiorazione.
4 - va bene anche la raccomandata A/R che, se ricevuta da chi ha aperto la porta a casa sua, l'ha accettata per lei. La seconda raccomandata non esiste, ma esiste un secondo avviso quando la raccomandata non viene consegnata per assenza del destinatario, che non e' il suo caso.
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