Cara ADUC
Riscatto polizza FIP ante 2007
Domanda
3 maggio 2010
Ho una polizza FIP INA EUROPENSIONEFORTE del 2004 scadenza 2031. Ho pagato per cinque anni, poi ho saltato l'ultimo anno. A fine maggio 2010, per dimissioni volontarie, cesserò il mio rapporto di lavoro e, almeno per il momento, resterò a casa a "seguire" i miei bambini.
Ho chiesto ad INA se posso riscattare totalmente la polizza ma mi è stato risposto di no perchè dovrei attendere di restare disoccupata per 48 mesi ed altre clausole che non ho ben comprese.
Io ho sempre saputo che le vecchie polizze FIP sono regolate non dal Dlgs 252/05 (salvo la parte fiscale dal 2007 in poi) ma dal decreto precedente (n. 124/93)
Anche la risposta dell'8/4 di un Vs. consulente ad un utente confermava la possibilità di riscatto totale di simile polizza in caso di cessazione del rapporto di lavoro (non mi pare previo un certo periodo di inoccupazione.
All'art. 18 delle CONDIZIONI DI POLIZZA viene detto che il contratto è riscattabile parzialmente o totalmente dopo 8 anni, ma anche prima nel caso di "cessazione dell'attività lavorativa" o decesso dell'assicurato.
Poi aggiunge: "il è ammesso esclusivamente nei casi previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare"
Che significa questa aggiunta?
Posso chiedere il riscatto subito oppure devo sottostare ad una diversa interpretazione e attendere (non so bene cosa e quanto tempo)?
Ringrazio anticipatamente della cortese risposta.
Cordiali saluti.
Claudio, da Monza (MI)
Ho chiesto ad INA se posso riscattare totalmente la polizza ma mi è stato risposto di no perchè dovrei attendere di restare disoccupata per 48 mesi ed altre clausole che non ho ben comprese.
Io ho sempre saputo che le vecchie polizze FIP sono regolate non dal Dlgs 252/05 (salvo la parte fiscale dal 2007 in poi) ma dal decreto precedente (n. 124/93)
Anche la risposta dell'8/4 di un Vs. consulente ad un utente confermava la possibilità di riscatto totale di simile polizza in caso di cessazione del rapporto di lavoro (non mi pare previo un certo periodo di inoccupazione.
All'art. 18 delle CONDIZIONI DI POLIZZA viene detto che il contratto è riscattabile parzialmente o totalmente dopo 8 anni, ma anche prima nel caso di "cessazione dell'attività lavorativa" o decesso dell'assicurato.
Poi aggiunge: "il è ammesso esclusivamente nei casi previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare"
Che significa questa aggiunta?
Posso chiedere il riscatto subito oppure devo sottostare ad una diversa interpretazione e attendere (non so bene cosa e quanto tempo)?
Ringrazio anticipatamente della cortese risposta.
Cordiali saluti.
Claudio, da Monza (MI)
Risposta ADUC
Il d.lgs. 124/93 sulla regolamentazione dei Fondi Pensione stabiliva all'art.10 la possibilità di riscattare quanto versato ai fondi Pensione in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione.
Il d.lgs. 47/00 che ha istituito la disciplina delle Forme Individuali di Previdenza ha invece stabilito che l'aderente su base individuale, dopo otto anni di partecipazione al fondo, può esercitare il riscatto, anche parziale, della propria posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche".
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Ha risposto Matteo Piergiovanni
Il d.lgs. 47/00 che ha istituito la disciplina delle Forme Individuali di Previdenza ha invece stabilito che l'aderente su base individuale, dopo otto anni di partecipazione al fondo, può esercitare il riscatto, anche parziale, della propria posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche".
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Ha risposto Matteo Piergiovanni
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