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Cara ADUC

Riscatto Fondo Pensione

18 settembre 2010
Domanda 18 settembre 2010
Buon giorno. Nel 2007, ho aderito ad un Fondo Pensione Aperto propostomi dalla assicurazione presso la quale avevo in essere la polizza auto. In tale sede, decisi di far confluire in tale fondo il mio TFR. Ora, pensavo di cambiare la destinazione del TFR maturando, lasciandolo presso l'Azienda per la quale lavoro. Mi dicono che non è possibile, in quanto avendo scelto nel 2007 di destinare il TFR al Fondo Pensione, tale scelta non è reversibile. E' vero? Inoltre, nel caso in cui mi licenziassi dalla mia attuale Azienda, potrei riscattare la posizione del Fondo? Se si, devo rimanere inoccupata per un minimo di tempo, oppure è sufficiente la documentazione di licenziamento e/o dimissioni per accedere al riscatto dello stesso?Nel caso in cui, in accordo con l'azienda, mi licenziassi e venissi riassunta, potrei comunque inoltrare la mia domanda di riscatto? Grazie.
Enrico

Risposta ADUC
confermo che la scelta effettuata nel 2007 è irreversibile.
In merito alle ipotesi di riscatto totale, sono previste solo in casi ben definiti e stabiliti dall'art. 14 delDlgs n. 205/2005: «2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11. 3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli artt. 3, comma 1, lett. da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
Sono poi previste anche delle ipotesi di anticipazione fino al 75% in caso di acquisto prima casa e/o malattie gravi. Ovviamente il lavoratore deve dimostrare di avere bisogno di quei soldi per serie ragioni di famiglia o sanitarie. Le anticipazioni si possono ottenere però solo dopo 8 anni di iscrizione al fondo e sempre fino al 75% della posizione maturata per i soldi devono essere destinati all’acquisto o alla ristrutturazione della casa per sé o per i figli e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Ha risposto Roberto Cappiello
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