Cara ADUC
Ripensamento su contratto telefonico
Domanda
19 maggio 2009
Buongiorno. Mia madre ha attivato per telefono, a metà marzo, un contratto con un operatore di telefonia fissa per sostituire il vecchio operatore. L'addetto avvisava poi che al contratto telefonico sarebbe seguito un contratto cartaceo per apporre la firma. Dopo poco tempo, avvertita da amici dei disservizi del nuovo operatore, ha ricontattato l'operatore per dare disdetta del contratto attivato. La risposta è stata che avrebbero dovuto pagare una quota per la disdetta, dopo l'invio di una raccomandata. Inoltre è stato già disattivato il servizio con il vecchio operatore, senza loro consenso, pertanto anche per il ritorno allo stesso dovrebbero pagare un allacciamento nuovo della linea. Le mie domande sono:
1) un contratto stipulato telefonicamente è valido a tutti gli effetti o deve seguire un contratto scritto?
2) è possibile che il vecchio operatore telefonico abbia disattivato il servizio senza consenso dell'utente?
3) è possibile una disdetta dal nuovo operatore senza penali?
Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi.
Ambra, da Rovato (BS)
1) un contratto stipulato telefonicamente è valido a tutti gli effetti o deve seguire un contratto scritto?
2) è possibile che il vecchio operatore telefonico abbia disattivato il servizio senza consenso dell'utente?
3) è possibile una disdetta dal nuovo operatore senza penali?
Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi.
Ambra, da Rovato (BS)
Risposta ADUC
1. si', e' valido ma dovra' rimanere traccia dell'avvenuta stipula.
2. no, e' un inadempimento contrattuale.
3. si'. La legge Bersani ha abolito le penali, ma permette ai gestori di addebitare i costi di disattivazione, sempre che 1) siano previsti nel contratto e che 2) siano giustificati al centesimo. Nel primo caso, ignorare la richiesta o rispondere con una lettera raccomandata A/R di diffida: clicca qui. Nel secondo caso, contestare la richiesta (o chiederne puntuale giustificazione) tramite lettera di messa in mora al gestore:
clicca qui. In ogni caso, immediatamente segnalare la questione al Garante nelle comunicazioni:
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2. no, e' un inadempimento contrattuale.
3. si'. La legge Bersani ha abolito le penali, ma permette ai gestori di addebitare i costi di disattivazione, sempre che 1) siano previsti nel contratto e che 2) siano giustificati al centesimo. Nel primo caso, ignorare la richiesta o rispondere con una lettera raccomandata A/R di diffida: clicca qui. Nel secondo caso, contestare la richiesta (o chiederne puntuale giustificazione) tramite lettera di messa in mora al gestore:
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