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Cara ADUC

Riparto spese d'uso ascensore condominiale

11 maggio 2017
Domanda 11 maggio 2017
Devo tornare sulla vostra risposta inviatami lo scorso 02/05/2017 che allego per comodità in quanto ritengo non sia completa.
E’ vero, come avete detto voi, che la giurisprudenza citata “potrebbe” essere indicativa MA ciò SOLO se in presenza di un Regolamento Condominiale CONTRATTUALE che potrebbe legittimamente applicare criteri differenti.
Ma nel caso NON ci sia un Regolamento Condominiale di tipo Contrattuale NON E’ PREVISTO che vi sia tra i poteri dell’assemblea anche quello di derogare agli artt. 1123 e 1124 c.c. per quanto attiene all’utilizzazione dei criteri di riparto delle spese in essi previsti.
La giurisprudenza è praticamente unanime nel confermare la nullità della delibera che adotta criteri di riparto delle spese in deroga ai criteri legali. E per l’eventuale modifica di detti criteri è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini (Cass Civ. n. 8010/2012) e con “consenso unanime” si intente con l’unanimità di tutti i condomini (cioè rappresentanti i 1000 millesimi del condominio) da non confondersi con l’unanimità dei condomini presenti in assemblea.
Ciò è stato anche recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 5814/2016 dove la Suprema Corte ha espressamente ribadito che i criteri di ripartizione delle spese tra condomini previsti dagli artt. 1123 e 1124 c.c. per il rimando a essi operato dall’art. 68 delle disp. att. c.c. risultano intangibili e immodificabili dall’assemblea (v. anche Cass. Civ.
8823/2015) e che tra i poteri dell’assemblea non v’è quello di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese.
Giusto per fare chiarezza ed è in questo senso invito la vostra associazione a Tutela dei consumatori a trattare l’argomento esaustivamente e divulgare i concetti di cui sopra.
Raffaele, da Padova (PD)

Risposta ADUC
in assenza di deroghe previste nel regolamento condominiale contrattuale, vige il combinato degli artt. 1123 e 1124 c.c., secondo i quali le spese di utilizzo (diverse da quelle di manutenzione), del'ascensore, in analogia alla pulizia e al'illuminazione scale, cosi' come interpretato dalla sentenza 432/2007 della S.C., sono a carico dei condomini con l'esclusivo criterio di ripartizione dell'altezza del piano.
Il problema ci era gia' stato sollevato qui:
http://avvertenze.aduc.it/immobili/lettera/condominio+riparto+spese+pulizia+luci+scale+spese_271492.php
Nel ringraziarla per la sua lettera, ci adopereremo per dare maggiore evidenza possibile a questa sentenza.
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