Cara ADUC
ripartizioni spese cancello accesso comune
Domanda
21 novembre 2018
in un terreno ci sono 5 abitazioni. per accedere ad esso c'e' un cancello automatizzato che necessita di urgente manutenzione.
considerato che i proprietari di tre di queste vi abitano e aprono il cancello di media dieci volte al giorno per ognuno mentre gli altri due usano il cancello saltuariamente due/tre volte al mese (non vi abitano). le spese vanno ripartite in parti uguali o in base all'utilizzo? grazie
Roberto
considerato che i proprietari di tre di queste vi abitano e aprono il cancello di media dieci volte al giorno per ognuno mentre gli altri due usano il cancello saltuariamente due/tre volte al mese (non vi abitano). le spese vanno ripartite in parti uguali o in base all'utilizzo? grazie
Roberto
Risposta ADUC
Il Codice Civile [1123] prevede espressamente che le spese necessarie per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (tra i quali, sicuramente anche il cancello condominiale) sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Con riferimento al cancello condominiale, dunque, le spese devono essere ripartite tra tutti condomini sulla base dei millesimi di proprietà di ciascuno, salvo che i condomini non abbiano deciso di convenire diversamente in apposito regolamento. Una regola d’oro, quindi, è quella di vedere – prima di tutto – cosa dispone in proposito il regolamento condominiale: se nulla di preciso è disposto al riguardo varrà la regola generale e cioè quella della ripartizione delle spese fra condomini sulla base del valore della proprietà di ciascuno.
Ovviamente deve trattarsi di quei condomini che dal cancello traggono una utilità. Il concetto dell’utilità, infatti, è molto rilevante: se il cancello è destinato a servire i condomini in misura diversa, le spese saranno ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne [1123° c.2]. Non conta l'uso saltuario del cancello poichè la norma recita: "cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne". Nel suo caso, per la ripartizione delle spese, non è rilevante il fatto che il cancello viene usato saltuariamente dai condomini che non vi abitano.
Con riferimento al cancello condominiale, dunque, le spese devono essere ripartite tra tutti condomini sulla base dei millesimi di proprietà di ciascuno, salvo che i condomini non abbiano deciso di convenire diversamente in apposito regolamento. Una regola d’oro, quindi, è quella di vedere – prima di tutto – cosa dispone in proposito il regolamento condominiale: se nulla di preciso è disposto al riguardo varrà la regola generale e cioè quella della ripartizione delle spese fra condomini sulla base del valore della proprietà di ciascuno.
Ovviamente deve trattarsi di quei condomini che dal cancello traggono una utilità. Il concetto dell’utilità, infatti, è molto rilevante: se il cancello è destinato a servire i condomini in misura diversa, le spese saranno ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne [1123° c.2]. Non conta l'uso saltuario del cancello poichè la norma recita: "cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne". Nel suo caso, per la ripartizione delle spese, non è rilevante il fatto che il cancello viene usato saltuariamente dai condomini che non vi abitano.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti