Cara ADUC
Ripartizione spese sostituzione ascensore
Domanda
22 luglio 2013
Il 22-5-2013 è stata approvata la sostituzione dell'ascensore nel condominio in cui possediamo un appartamento al primo piano. Le spese sono state ripartite secondo l'articolo 1123 (in base ai millesimi). Abbiamo fatto notare all'amministratore che esistevano sentenze pregresse della cassazione in cui si sanciva che la sostituzione dell'ascensore andava considerata come "manutenzione scale", quindi la spesa andava ripartita secondo l'articolo 1124 (50% millesimi e 50% altezza piano). Lui ha riportato la cosa in assemblea con un semplice "il condomino XXXX chiede che venga usata l'art 1124" omettendo l'esistenza di queste sentenze. Ci siamo quindi informati meglio (la ricerca delel sentenze è uscita dopo neanche 3 minuti su google) trovando la nuova legge del dicembre 2012 (in vigore da giugno 2013) in cui il "dubbio" viene chiarito definitivamente.
I condomini in seguito alla nostra richiesta hanno chiesto all'amministratore di esplicitare le sue scelte di ripartizione, allegate al verbale successivo, in cui sostiene l'utilizzo dell'articolo 1123, senza nemmeno citare la legge del dicembre 2012.
Abbiamo contattato l'amministratore indicandogli la nuova legge, ma nella successiva assemblea condominiale i presenti hanno nuovamente confermato la prima ripartizione.
L'amministratore "sostiene" che lui esegue quanto l'assemblea delibera. L'assemblea può deliberare, e l'amministratore non opporsi o fare nulla, senza l'unanimità una ripartizione spese non "coerente" con la legge? E' l'amministratore che ha proposto la ripartizione spese non dovrebbe essere tenuto a conoscere le sentenze pregresse in modo tale da non pregiudicare le scelte dell'assemblea?
Come lo stesso amministratore ci ha detto al telefono a noi "non conviene" fare causa in quanto le spese legali e non (abitiamo a 400 km dal comune dove si trova l'immobile essendoci trasferiti) supererebbero di gran lunga quanto il riparto spese sbagliato ci farebbe pagare.
E' dunque questa l'unica soluzione? pagare e permettere che simili persone (disarmante parlare al telefono con questa persona a cui, fondamentalmente, non frega nulla visto che sta "giocando" coi soldi degli altri) si fregino di titoli e presunta professionalità.
Grazie per l'attenzione e buona giornata
Roberto, da Torino (TO)
I condomini in seguito alla nostra richiesta hanno chiesto all'amministratore di esplicitare le sue scelte di ripartizione, allegate al verbale successivo, in cui sostiene l'utilizzo dell'articolo 1123, senza nemmeno citare la legge del dicembre 2012.
Abbiamo contattato l'amministratore indicandogli la nuova legge, ma nella successiva assemblea condominiale i presenti hanno nuovamente confermato la prima ripartizione.
L'amministratore "sostiene" che lui esegue quanto l'assemblea delibera. L'assemblea può deliberare, e l'amministratore non opporsi o fare nulla, senza l'unanimità una ripartizione spese non "coerente" con la legge? E' l'amministratore che ha proposto la ripartizione spese non dovrebbe essere tenuto a conoscere le sentenze pregresse in modo tale da non pregiudicare le scelte dell'assemblea?
Come lo stesso amministratore ci ha detto al telefono a noi "non conviene" fare causa in quanto le spese legali e non (abitiamo a 400 km dal comune dove si trova l'immobile essendoci trasferiti) supererebbero di gran lunga quanto il riparto spese sbagliato ci farebbe pagare.
E' dunque questa l'unica soluzione? pagare e permettere che simili persone (disarmante parlare al telefono con questa persona a cui, fondamentalmente, non frega nulla visto che sta "giocando" coi soldi degli altri) si fregino di titoli e presunta professionalità.
Grazie per l'attenzione e buona giornata
Roberto, da Torino (TO)
Risposta ADUC
la risposta al suo quesito l'ha gia' fornita lei. La legge e' stata violata e se il condominio vuole continuare a restare in questa situazione illecita, non ci sono alternative alla causa giudiziaria, pur con le probabili difficolta' che le sono state paventate dall'amministratore. Intanto, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
E rispetto alla risposta che avra' decidera' se e come proseguire, non scartando l'ipotesi di una conciliazione.
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
E rispetto alla risposta che avra' decidera' se e come proseguire, non scartando l'ipotesi di una conciliazione.
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