Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Ripartizione spese condominiali

15 giugno 2016
Domanda 15 giugno 2016
Il condominio dove abito è costituito da 54 famiglie suddivise in tre corpi uniti tra loro, scala A, scala B, scala C, per cui in base al terzo comma dell'art. 1123 c.c. è un condominio parziale.
Ogni scala è formato da sei piani e per ogni piano ci sono tre appartamenti.
Il nostro impianto idrico si compone di una conduttura ad anello, posta al piano più basso dell’edificio, che funge da collettore da cui, tramite saracinesche, si dipartono le colonne montanti che, salendo verticalmente, vanno a servire le varie unità immobiliari poste ai piani sovrastanti.
Succede che nella scala C si è rotta la tubazione idrica verticale a cui sono collegati solo sei famiglie.
Uno dei condomini oggetto della rottura, un "Avvocato", asserisce che la spesa deve essere ripartita a tutto il condominio e non solo alle sei famiglie utilizzatrici, appigliandosi all'ultimo capoverso del nostro regolamento condominiale punto 5 articolo 9, ed all’ art. 2 del nostro regolamento.
Per cui, secondo lui, la rottura della tubazione è di pertinenza condominiale e non dei condomini che ne traggono utilità, asserendo altresì che nel nostro condominio esiste un unico impianto idrico e un unico impianto termico, non potendosi ritenere "impianto" una porzione di tubazione. Il codice civile potrebbe essere derogato dal regolamento condominiale.
Sempre secondo lui gli impianti idrico e di riscaldamento sono definiti dal regolamento comuni ? e non vi è una norma derogatoria come quella prevista per le colonne fecali.
Secondo il mio parere non è così, in quanto considero parte comune solo la tubazione orizzontale che va dalla centrale (idrica, riscaldamento, acqua calda) fino all'innesto delle colonne verticali di uso esclusivo dei condomini ad essi collegati (art. 1117 n°3 c.c. e art.1123 c.c.).
Domanda, è giusta la mia considerazione oppure no? Esiste qualche sentenza in merito a questo quesito?
Attendo risposta in merito
Giuseppe, da Catanzaro (CZ)

Risposta ADUC
si', la sua considerazione è a nostro avviso corretta, a meno che il regolamento non sia di natura contrattuale. Se la parte di tubazione rotta serve solamente alcuni dei condomini (di solito individuabili per colonna), sono questi ultimi a doversi far carico di quella spesa. Solo un regolamento condominiale di natura contrattuale (ovvero approvato all'unanimità oppure in sede di acquisto degli immobili) può prevedere altrimenti. Un regolamento condominiale ordinario, approvato a maggioranza, non puo' derogare a quanto previsto dall'art. 1123 c.c. terzo comma.
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