Cara ADUC
Ripartizione spese condominiali
Domanda
15 aprile 2010
I miei quesiti sono:
1) L’assemblea ha deliberato anni fa di ripartire la spesa per lo sgombero neve in modo che i pochi residenti paghino il 60% della spesa e il rimanente 40 venga ripartito per millesimi. Ora vorremmo cambiare la decisione, che mi hanno detto sia illegittima. Basta la maggioranza degli intervenuti con magg. millesimi?? e se non c’è la maggioranza su quali basi posso chiedere che sia annullata la decisione perché illegittima??? In base all’art 1123 anche se alla fine dice: salvo diversa convenzione?? La decisione presa dall’assemblea non può essere considerata questa “diversa convenzione”?
2) L’assemblea ha anche deliberato che, visto esserci in condominio delle persone che hanno i cani, ma non sanno tenerli e sono molto maleducati (lasciano che i cani facciano cacca nelle parti comuni, che sporchino moltissimo le scale e le parti comuni), venga fatta pagare una spesa aggiuntiva delle pulizie ai possessori dei cani in questione. é possibile una decisione cosi'? tornando al dubbio precedente, non può rientrare anche questa decisione nel caso “salvo diversa convenzione” dell’art. 1123?? Vi ringrazio anticipatamente.
Silvia, da Giaveno (TO)
1) L’assemblea ha deliberato anni fa di ripartire la spesa per lo sgombero neve in modo che i pochi residenti paghino il 60% della spesa e il rimanente 40 venga ripartito per millesimi. Ora vorremmo cambiare la decisione, che mi hanno detto sia illegittima. Basta la maggioranza degli intervenuti con magg. millesimi?? e se non c’è la maggioranza su quali basi posso chiedere che sia annullata la decisione perché illegittima??? In base all’art 1123 anche se alla fine dice: salvo diversa convenzione?? La decisione presa dall’assemblea non può essere considerata questa “diversa convenzione”?
2) L’assemblea ha anche deliberato che, visto esserci in condominio delle persone che hanno i cani, ma non sanno tenerli e sono molto maleducati (lasciano che i cani facciano cacca nelle parti comuni, che sporchino moltissimo le scale e le parti comuni), venga fatta pagare una spesa aggiuntiva delle pulizie ai possessori dei cani in questione. é possibile una decisione cosi'? tornando al dubbio precedente, non può rientrare anche questa decisione nel caso “salvo diversa convenzione” dell’art. 1123?? Vi ringrazio anticipatamente.
Silvia, da Giaveno (TO)
Risposta ADUC
entrambe le decisioni prese dall'assemblea, se non hanno riportato il consenso di tutti i comproprietari (è questo il senso della locuzione salva diversa convenzione) devono essere considerate nulle. Pertanto può diffidare l'amministratore affinché applichi i criteri legali di ripartizione delle spese (artt. 1123, 1124 e ss. del cod. civ.) riservandosi la facoltà d'impugnare la deliberazione nel caso persistesse l'attuale situazione.
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