Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Ripartizione spese ascensore

8 gennaio 2014
Domanda 8 gennaio 2014
Buongiorno e auguri di buon anno.
Volevo esporre quanto sta accadendo ai miei genitori, che abitano al piano terreno di un condominio nel quale è presente l'ascensore fin dalla costruzione dell'edificio.
Questa estate è stata eseguita la messa a norma dell'ascensore, senza la quale sarebbe scattato il fermo impianto (come riportato dal verbale assemblea ordinaria).
Il punto è che tale spesa è stata ripartita solo in base ai millesimi di proprietà, senza considerare che gli appartamenti al piano terreno non beneficiano dell'utilizzo dell'ascensore;
risulta quindi che, ad esempio, il proprietario di un appartamento al quarto piano, che utilizza l'ascensore, paghi meno dei miei genitori, che invece non lo utilizzano.
Cercando un po' nella rete, mi sono imbattuta in diversi articoli che parlano di questo argomento, ma non mi hanno ben chiarito la situazione.
Ad esempio, l'art. 1124 c.c. cita che "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dal proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune":
Poi, però, leggo anche che "le spese straordinarie, quali quelle per la ricostruzione totale o parziale dell'impianto o per la sostituzione della cabina e delle porte ai piani, vanno sopportate da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà".
Quindi, mi potete chiarire a quale caso si riferisce la mia situazione?
Vi ringrazio anticipatamente per una Vs. cortese risposta.
Cordiali saluti.
Laura, da Magenta (MI)

Risposta ADUC
innanzitutto, legga il regolamento condominiale per capire se è previsto qualcosa di specifico a riguardo (il regolamento prevale sulla normativa se è di natura contrattuale).
Il nuovo articolo 1124 non lascia dubbi: per manutenzione e sostituzione (quindi anche per manutenzione straordinaria), le spese sono per la metà ripartite secondo i millesimi, e per l'altra metà in base al piano. Peraltro, vanno ripartite solo tra le unità immobiliari "a cui servono" (e si dubita che possano servire a chi abita a piano terra... dobbiamo attendere la giurisprudenza su questo nuovo articolo, ma è possibile che chi abita a piano terra sia ora escluso dal partecipare a qualsivoglia spesa).
Se l'amministratore ha ripartito le spese solo in base ai millesimi, tale ripartizione è illegittima e potrà opporvisi. Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →