Cara ADUC
ripartizione spese acqua
Domanda
10 maggio 2019
Buongiorno, la presente per avere chiarimenti su quanto segue.
Nel condominio dove abito, la ripartizione delle spese per il consumo dell'acqua, da regolamento condominiale, è divisa in tante parti uguali quanto sono le prese d'acqua e vengono pagate in ragione di una parte per ciascuna presa. In altre parole la spesa totale viene ripartita tra i condomini e i negozi compresi nell'edificio.
In seguito ad un'assemblea straordinaria, a maggioranza dei presenti, si è data l'autorizzazione ai negozi di manlevarsi dalle spese come sopra esposte, installando (a loro spese) dei contatori a consumo individuale. La mia domanda è se di fatto sia possibile anche per i condomini che lo volessero, installare contatori a consumo, in quanto potrebbe essere considerato, come un comportamento discriminatorio negare ad essi, quello che è permesso alle botteghe.
In attesa di una Vostra risposta, porgo cordiali saluti.
Marcello, dalla provincia di GE
Nel condominio dove abito, la ripartizione delle spese per il consumo dell'acqua, da regolamento condominiale, è divisa in tante parti uguali quanto sono le prese d'acqua e vengono pagate in ragione di una parte per ciascuna presa. In altre parole la spesa totale viene ripartita tra i condomini e i negozi compresi nell'edificio.
In seguito ad un'assemblea straordinaria, a maggioranza dei presenti, si è data l'autorizzazione ai negozi di manlevarsi dalle spese come sopra esposte, installando (a loro spese) dei contatori a consumo individuale. La mia domanda è se di fatto sia possibile anche per i condomini che lo volessero, installare contatori a consumo, in quanto potrebbe essere considerato, come un comportamento discriminatorio negare ad essi, quello che è permesso alle botteghe.
In attesa di una Vostra risposta, porgo cordiali saluti.
Marcello, dalla provincia di GE
Risposta ADUC
Secondo la Cassazione, l’impianto centralizzato di distribuzione dell’acqua potabile è di proprietà comune, circostanza che obbliga tutti i condòmini a pagarne le spese di manutenzione e conservazione, pur se distaccatisi, anche perché manterrebbero l’interesse a contribuire a tali spese poiché ben potrebbero in futuro tornare a riutilizzare l’impianto condominiale.
Il distacco degli appartamenti dall’impianto idrico centralizzato, sarebbe peraltro ammissibile (solo) laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, né maggiori consumi (Cassazione, ord. 28616 del 19/05/2017). Ragionamenti che vengono mutuati dalla normativa in tema di distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e precisamente dal nuovo art. 1118 cod. civ., dopo la riforma del condominio e dalla giurisprudenza formatasi, che vengono richiamati per analogia.
Sempre in conformità a tali orientamenti, coloro che si distaccano dovrebbero venire esentati (unicamente) dalle spese per il consumo ordinario di acqua, non certo dai costi di manutenzione.
Il distacco degli appartamenti dall’impianto idrico centralizzato, sarebbe peraltro ammissibile (solo) laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, né maggiori consumi (Cassazione, ord. 28616 del 19/05/2017). Ragionamenti che vengono mutuati dalla normativa in tema di distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e precisamente dal nuovo art. 1118 cod. civ., dopo la riforma del condominio e dalla giurisprudenza formatasi, che vengono richiamati per analogia.
Sempre in conformità a tali orientamenti, coloro che si distaccano dovrebbero venire esentati (unicamente) dalle spese per il consumo ordinario di acqua, non certo dai costi di manutenzione.
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