Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Ripartizione debiti del condominio

4 agosto 2009
Domanda 4 agosto 2009
Il condominio dove abito ha revocato il precedente amministratore nel momento in cui è emerso che non pagava le fatture dei fornitori, che il conto corrente bancario aveva un saldo negativo e che gli importi che dovevano essere stati accantonati a fondo di riserva erano spariti.
Il nuovo amministratore, incaricato dal condominio, ha ricostruito la situazione debitoria nei confronti dei fornitori e della banca e il saldo contabile del fondo di riserva. Il debito complessivo è molto ingente. Altri condomini di grandi dimensioni della zona, gestiti dallo stesso amministratore, si sono ritrovati in analoghe condizioni.
Il condominio deve adesso provvedere urgentemente a pagare alcuni fornitori (in particolare il gestore dei contratti di erogazione di acqua), e a ripianare il debito del conto corrente bancario al fine di non peggiorare la situazione.
Il nuovo amministratore ha inviato un prospetto di ripartizione delle spese condominiali per la gestione 2009/2010 che include anche il risanamento del debito contratto dalla precedente amministrazione relativamente all'erogazione di acqua e al conto corrente bancario, suddividendo il suddetto debito in quote di importo uguale per ogni condomino.
La ripartizione in quote uguali è stata confermata a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, alla quale non ero presente.
Il criterio prevalente nella suddivisione delle spese del condominio è sempre stato quello millesimale con poche eccezioni, fra cui le spese per l'erogazione dell'acqua che, nel periodo interessato, sono state addebitate direttamente ai singoli condomini in base ai relativi consumi. I consumi sono peraltro documentabili attraverso i prospetti di ripartizione delle spese della passata gestione.
Trattandosi di un condominio grande, costituito da unità immobiliari di tipologia e dimensioni differenti e abitato da nuclei familiari di diversa composizione, la ripartizione del debito in quote uguali è fortemente discriminatoria nei confronti dei proprietari di appartamenti piccoli e dei nuclei familiari costituiti da una sola persona.
Vorrei pertanto sapere se esistono delle norme che prevedono come deve essere ripartito tra i condomini il debito dell'amministrazione condominiale e in particolare:
- se deve essere applicato il criterio prevalente nella ordinaria gestione condominiale, cioè quello della ripartizione millesimale;
- se per ogni tipologia di spesa deve essere utilizzato il criterio pertinente (millesimale, in quote uguali, a consumo etc.);
- se è legittima la deliberazione con cui l'assemblea ordinaria del condominio a maggioranza semplice ha confermato la decisione presa dall'amministratore;
- qualora la ripartizione fosse illegittima quali strumenti di tutela sono attivabili e se l'attivazione esime dal pagamento della quota ingiustamente ripartita.
Vi ringrazio per l'attenzione e per la preziosa attività che svolgete.
Cordiali saluti
Sandra, da Sesto Fiorentino (FI)

Risposta ADUC
ogni spesa condominiale - salvo diversa pattuizione contenuta nel regolamento di condominio o stabilita con l'accordo di tutti i partecipanti al condominio - deve essere ripartita sulla base delle tabelle millesimali (c.d. criterio legale).
Se l'assemblea, a maggioranza, ha deciso di suddividere le spese con un criterio diverso, la delibera e' nulla e quindi impugnabile in ogni momento, cioè senza limiti di tempo.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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