Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

rinuncia dell'usufrutto

12 dicembre 2014
Domanda 12 dicembre 2014
Buona sera mi chiamo Linda mio nonno nel 2007 ha donato a me e mio fratello la casa lasciando l'usufrutto a mia madre (sua figlia) abbiamo ristrutturato e ora abbiamo tre appartamenti dove però mia mamma paga tasse esorbitanti perché risultano come prima, seconda e terza casa. Esiste un modo per cui mia mamma riesca a rinunciare all'usufrutto del mio appartamento e di quello di mio fratello in modo da pagare meno? Grazie mille
cordiali saluti
Linda, da Formigine (MO)

Risposta ADUC
sua madre non deve pagare le tasse come seconda casa poichè è usufruttuaria e le tasse relative alla proprietà dell'immobile sono di competenza del nudo proprietario ovvero di Sua spettanza.
Se Lei non ha acquistato altri immobili o non è proprietaria per altri motivi può sempre sfruttare relativamente a questo immobile i benefici sulla prima casa.
Precisato quanto sopra tra le varie forme di estinzione dell'usufrutto vi è quella del consolidamento.
Lei si trova proprio nella possibilità di usufruire di tale formula di estinzione.
Qualora il titolare della nuda proprietà eserciti i diritti dell'usufruttuario, ne consegue l'estinzione dell'usufrutto per riunione o consolidazione secondo quanto previsto dall'art.1014 n. 2 c.c.
Tale principio è stato ribadito anche dalla suprema Corte di Cassazione secondo cui "... la cessione temporanea del diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, comporta l'estinzione per consolidazione ai sensi dell'art. 1014 nr. 2 c.c., senza possibilità che, allo spirare del pattuito termine della cessione, si verifichi la reviviscenza dell'usufrutto ormai estinto ... " (Cass.civ. sez. III, nr. 172 dell'8/1/1981). Pertanto la summenzionata cessione è stata equiparata ad una vera e propria rinuncia da parte dell'usufruttuario.
Con sentenza nr. 482 del 10/1/2013 la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha altresì precisato che, affinchè si verifichi consolidazione non è richiesto alcun particolare requisito di forma, affermando che "la rinuncia all'usufrutto,quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poichè il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto ex lege, non può essere considerata come una donazione,nè necessita della forma prescritta dall'art. 782 cod. civ."
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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