Cara ADUC
Rinuncia al riscaldamento condominiale
Domanda
21 dicembre 2010
Gentile avvocato,
le scrivo per avere un parere tecnico su una faccenda condominiale.
Vivo in un condominio composto da 5 appartamenti (con un unico proprietario). Ho un contratto di affitto 4+4 (per non residenti), in scadenza al 31 luglio 2011 (ho già ricevuto disdetta).
Il riscaldamento è condominiale, a gasolio. Questa estate il proprietario ha deciso arbitrariamente di rendere termoautonomi due appartamenti, affidando le spese di gestione caldaia ai restanti inquilini (me e altri due). Questa decisione ha determinato un danno a noi restanti condomini, in quanto ora le spese di gestione caldaia andranno ripartite fra tre. Ora, ho ricevuto stamane notizia del fatto che un pieno di gasolio di 3000 litri, di cui usufruiremmo apparentemente in tre, è terminato in circa 40 giorni, contro ogni nostra aspettativa: infatti, negli anni scorsi, per un uso giornaliero più prolungato e per un consumo commisurato a 5 appartamenti, un pieno da 3000 litri durava oltre due mesi e mezzo. Considerando che adesso uno dei tre appartamenti in questione risulta sfitto, io e l'altro inquilino rimanente abbiamo deciso – per via delle elevate spese di gestione caldaia (1500 euro l'anno) e della frequenza sospetta dei pieni di gasolio – di rinunciare del tutto al riscaldamento per l'anno 2011 (ovvero, nel mio caso, per i mesi restanti di validità del contratto di locazione). Qui le domande sono tre:
1) possiamo usufruire di questa rinuncia (concordata fra me e l’inquilino restante)?
2) Se sì, in base a quale legge?
3) Come conviene impostare la lettera all'amministratore e in che tempo effettuare la comunicazione, considerando l’approssimarsi del nuovo anno?
Le chiederei per cortesia una risposta urgente.
Grazie molte,
Andrea, da Firenze
le scrivo per avere un parere tecnico su una faccenda condominiale.
Vivo in un condominio composto da 5 appartamenti (con un unico proprietario). Ho un contratto di affitto 4+4 (per non residenti), in scadenza al 31 luglio 2011 (ho già ricevuto disdetta).
Il riscaldamento è condominiale, a gasolio. Questa estate il proprietario ha deciso arbitrariamente di rendere termoautonomi due appartamenti, affidando le spese di gestione caldaia ai restanti inquilini (me e altri due). Questa decisione ha determinato un danno a noi restanti condomini, in quanto ora le spese di gestione caldaia andranno ripartite fra tre. Ora, ho ricevuto stamane notizia del fatto che un pieno di gasolio di 3000 litri, di cui usufruiremmo apparentemente in tre, è terminato in circa 40 giorni, contro ogni nostra aspettativa: infatti, negli anni scorsi, per un uso giornaliero più prolungato e per un consumo commisurato a 5 appartamenti, un pieno da 3000 litri durava oltre due mesi e mezzo. Considerando che adesso uno dei tre appartamenti in questione risulta sfitto, io e l'altro inquilino rimanente abbiamo deciso – per via delle elevate spese di gestione caldaia (1500 euro l'anno) e della frequenza sospetta dei pieni di gasolio – di rinunciare del tutto al riscaldamento per l'anno 2011 (ovvero, nel mio caso, per i mesi restanti di validità del contratto di locazione). Qui le domande sono tre:
1) possiamo usufruire di questa rinuncia (concordata fra me e l’inquilino restante)?
2) Se sì, in base a quale legge?
3) Come conviene impostare la lettera all'amministratore e in che tempo effettuare la comunicazione, considerando l’approssimarsi del nuovo anno?
Le chiederei per cortesia una risposta urgente.
Grazie molte,
Andrea, da Firenze
Risposta ADUC
per quanto riguardo un caso come il suo (che tecnicamente non è un condominio, il proprietario, infatti, è unico) la legge di riferimento è la n. 392/78 e più nello specifico l'art. 10 che per chiarezza le riporto.
10. Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini.
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Per quanto riguarda la trasformazione quindi, mi pare ci sia ben poco da fare. Per il resto, nel limite del possibile, avete diritto ad agire, chiedendo la convocazione di un'assemblea (all'amministratore dell'immobile), per discutere il modo migliore di affrontare la vicenda. La rinuncia all'uso, ad ogni modo, parrebbe praticabile non potendo essere obbligati ad usufruire dell'impianto.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
10. Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini.
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Per quanto riguarda la trasformazione quindi, mi pare ci sia ben poco da fare. Per il resto, nel limite del possibile, avete diritto ad agire, chiedendo la convocazione di un'assemblea (all'amministratore dell'immobile), per discutere il modo migliore di affrontare la vicenda. La rinuncia all'uso, ad ogni modo, parrebbe praticabile non potendo essere obbligati ad usufruire dell'impianto.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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